Cassazione Civile, Ordinanza n. 12999/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un direttore di ufficio postale per avere interrogato, in una determinata data, il profilo anagrafico di un cliente mediante un applicativo informatico ("3270") che non tracciava le operazioni di identificazione, senza una valida ragione di servizio e senza osservare le procedure aziendali che imponevano l'uso dell'applicativo dedicato alla gestione dell'identificazione ("SDP"). Al lavoratore era stata anche contestata la recidiva per pregresse sanzioni disciplinari. In primo grado era stata accolta l'opposizione del lavoratore contro la decisione che aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento, con reintegra e condanna risarcitoria; in appello, però, la società otteneva il rigetto delle domande del dipendente. Nel ricorso per cassazione il lavoratore articolava cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che non vi fosse alcun divieto aziendale espresso di usare il sistema "3270" e che il suo utilizzo fosse legittimo; (2) violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c. e travisamento della prova, lamentando che il manuale aziendale non imponesse il protocollo valorizzato dalla Corte e che fosse stata considerata una dichiarazione scritta di terzo non soggetta a contraddittorio; (3) violazione dell'art. 5 L. 604/1966, degli artt. 2119 e 2697 c.c., deducendo l'assenza di prova dell'illecito e del dolo; (4) violazione delle clausole del CCNL e del codice di comportamento aziendale, con contestazione della proporzionalità della sanzione e dell'asserita mancanza di un forte pregiudizio per l'azienda; (5) violazione dell'art. 1175 c.c., sostenendo che il datore avrebbe dovuto prevenire il rischio con un allarme interno su quel nominativo e quindi avrebbe violato buona fede e correttezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza di appello e fossero, in sostanza, diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte territoriale aveva fondato il giudizio di legittimità del licenziamento non su un divieto espresso di uso del sistema "3270", ma sulla combinazione tra le procedure aziendali di identificazione del cliente, la necessità di tracciamento delle operazioni e l'utilizzo del sistema non tracciabile in assenza di ragioni di servizio. Anche le doglianze sulla prova documentale e sulla dichiarazione scritta del cliente sono state ritenute prive di specifica critica al decisum e comunque inidonee a dimostrare errori processuali nei termini dedotti. Parimenti inammissibili sono stati ritenuti i motivi sulla proporzionalità della sanzione e sulla asserita violazione di buona fede da parte del datore di lavoro, poiché la sentenza impugnata aveva valorizzato la gravità dell'illecito di trattamento dei dati personali e il rischio di pregiudizio per la società, indipendentemente dall'effettivo verificarsi di un danno concreto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la nozione di giusta causa di licenziamento: la Corte d'appello aveva ritenuto che la condotta contestata fosse di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; in cassazione le censure che miravano a rimettere in discussione tale valutazione sono state dichiarate inammissibili perché dirette a una rivalutazione del fatto.
La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali; non può essere usata per contestare una mera diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura in realtà mirasse al travisamento della prova e alla rivalutazione del compendio istruttorio.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
La Corte ha chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando riguarda un fatto sostanziale controverso, non può essere veicolato come vizio processuale ex n. 4, ma va inquadrato nei corretti rimedi e limiti di legge.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
È il parametro corretto per le doglianze sull'omesso esame di un fatto decisivo, ma non per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
La doglianza sulla dichiarazione scritta del terzo è stata ritenuta inammissibile anche perché il ricorrente non ha assolto agli oneri di specifica indicazione e riproduzione degli atti rilevanti.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova sull'illegittimità del licenziamento; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con il percorso motivazionale della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non scalfisse l'accertamento della Corte territoriale sui fatti contestati.
art. 54, comma 6, lett. c) CCNL Poste Italiane
violazioni che "possano arrecare" un forte pregiudizio alla società o a terzi
La Corte d'appello ha interpretato la clausola nel senso che la giusta causa può sussistere anche in presenza di violazioni idonee soltanto a porre a rischio un forte pregiudizio, senza che sia necessario il danno concreto già verificatosi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il datore avrebbe dovuto attivarsi con un allarme interno; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si misurava con la ratio della decisione, che valorizzava la gravità dell'illecito del lavoratore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare l'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Richiamato in motivazione come indice della possibile rilevanza penale della condotta di illecito trattamento/accesso ai dati, ai fini della valutazione di gravità dell'illecito disciplinare.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge, omesso esame o travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte d'ufficio fuori dei limiti legali, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi invece liberamente valutabili; non è sufficiente contestare la lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando attiene a un fatto probatorio controverso, deve essere dedotto nei binari processuali corretti e con specifica indicazione degli atti rilevanti; non può essere prospettato in modo generico come vizio processuale per ottenere un nuovo esame del merito.
- Ai fini della giusta causa di licenziamento disciplinare, può assumere rilievo non solo il danno effettivamente verificatosi, ma anche la condotta che, per la sua natura e per la violazione delle procedure aziendali, sia idonea a esporre l'impresa a un serio pregiudizio o a un rilevante rischio organizzativo e reputazionale.
- Quando il giudice di merito accerta che la condotta del lavoratore ha violato procedure obbligatorie di identificazione e tracciamento, la critica in cassazione deve confrontarsi con tale specifico accertamento; in difetto, il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
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