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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12853/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un'intimazione di pagamento notificata a seguito di una serie di avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali. Il giudice di merito aveva riqualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, annullando l'intimazione solo per alcuni avvisi di addebito e respingendo l'opposizione per gli altri. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) errata qualificazione della domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c. anziché ex art. 615 c.p.c.; 2) erronea declaratoria di difetto di legittimazione dell'INPS nonostante i crediti sottesi fossero di sua competenza; 3) erronea declaratoria di nullità del ricorso introduttivo per asserita incertezza del petitum; 4) illegittimità delle notifiche degli avvisi di addebito e della disciplina di riferimento, con rilievi anche di incostituzionalità, assumendo necessaria una seconda raccomandata informativa; 5) contestazione della legittimazione alla notifica degli enti periferici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione; 6) difetto di motivazione dell'intimazione quanto al calcolo di interessi e sanzioni. Prima della decisione, il ricorrente ha però dedotto che due crediti erano stati stralciati ai sensi della l. n. 197/2023 e che per gli altri due era stata presentata domanda di definizione agevolata con impegno alla rinuncia al giudizio.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse ad agire: per due avvisi di addebito il credito risultava stralciato, con conseguente inammissibilità del ricorso limitatamente a tali posizioni; per gli altri due avvisi, la presentazione della domanda di definizione agevolata con impegno alla rinuncia al giudizio ha determinato anch'essa sopravvenuta carenza di interesse e quindi inammissibilità dell'intero ricorso residuo. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, compensando le spese di legittimità e escludendo il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 615 e 617 c.p.c.

    Sono richiamati ai fini della qualificazione dell'azione proposta in opposizione a esecuzione o agli atti esecutivi, ma la Corte non entra nel merito della doglianza per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS; non è esaminato nel merito.

  • art. 30 d.l. n. 78 del 2010

    Richiamato in relazione alla disciplina degli avvisi di addebito e delle notifiche; non è oggetto di decisione nel merito per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 414 c.p.c.

    Censurato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità del ricorso introduttivo; la censura resta assorbita.

  • artt. 164, 156 e 157 c.p.c.

    Invocati per contestare la nullità del ricorso e il regime delle nullità processuali; non esaminati nel merito.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in tema di notificazione degli atti della riscossione; la Corte non si pronuncia sul merito.

  • art. 8 della l. n. 890 del 1982

    Censurato dal ricorrente per sostenere la necessità di una seconda raccomandata informativa nella notificazione; non esaminato nel merito.

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    Richiamati in tema di modalità di notificazione; la doglianza è assorbita.

  • artt. 1 e 6 della l. n. 212 del 2000

    Richiamati in tema di statuto del contribuente e motivazione degli atti impositivi/esattoriali; non decisi nel merito.

  • artt. 3, 24, 70, 77, 111 e 113 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in via di illegittimità costituzionale della disciplina sulle notifiche e sull'intimazione; la Corte non affronta la questione costituzionale per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 2697 c.c.

    Censurato per il riparto dell'onere probatorio sulla regolarità delle notifiche e sulla legittimazione; non esaminato nel merito.

  • art. 1, commi 227 e 228, l. n. 197/2023

    La Corte riconosce che lo sgravio/stralcio dei crediti ivi previsto determina sopravvenuta carenza di interesse al giudizio di cassazione per i relativi avvisi di addebito.

  • art. 1, commi 82 e ss., l. n. 199 del 2025

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata con impegno alla rinuncia al giudizio è ritenuta idonea a determinare sopravvenuta carenza di interesse e quindi inammissibilità del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama tale disposizione per recepire le argomentazioni già espresse in precedente giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1, comma 236, l. n. 197/2022

    È evocata solo per chiarire, in via comparativa, che nel giudizio di cassazione l'adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio comporta carenza di interesse, non una mera sospensione del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché l'inammissibilità è sopravvenuta e non pretestuosa o dilatoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione agevolata della posizione debitoria, quando accompagnata da un impegno alla rinuncia al giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rende inammissibile il ricorso.
  • Lo stralcio/sgravio dei crediti oggetto di impugnazione comporta carenza di interesse a proseguire il giudizio limitatamente a tali crediti, con conseguente inammissibilità sopravvenuta della domanda di legittimità per la relativa parte.
  • Quando il processo diventa inutile per effetto di eventi sopravvenuti estranei alla volontà dilatoria della parte, la Corte può compensare le spese e non applicare il raddoppio del contributo unificato.
  • Le censure di merito sulla qualificazione dell'opposizione, sulla regolarità delle notifiche, sulla legittimazione passiva e sulla motivazione dell'intimazione restano assorbite se il ricorso perde interesse per fatti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveContenzioso tributarioSpese di lite
RamiEsecuzioniPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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