Sentenza del 22/06/2021 n. 17827 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava che le prestazioni eseguite dalla D and D Srl a favore della Vxxxx Srl erano state fatturate solo nella voce "fatture da emettere" e non emesse per il presunto mancato pagamento; in realtà l'importo corrispondente era stato erogato dalla committente sotto forma di prestiti onerosi alla D and D Srl. L'Ufficio riteneva che tali prestiti fossero fittizi e volti a dissimulare il reale pagamento delle prestazioni per differire indebitamente la fatturazione e il versamento dell'IVA, imponendo sanzioni alla Vxxxx Srl per omessa autofatturazione. La contribuente sosteneva l'effettività dei prestiti, documentati contabilmente e con interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia: ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e nazionale che distingue il "fatto generatore" (l'esecuzione materiale della prestazione, momento in cui nasce l'imponibilità) dall'"esigibilità" (che può essere differita e coincide con il pagamento o altri limiti fissati dal legislatore). Avendo la prestazione avuto luogo, il fatto generatore era maturato e la diversa qualificazione contabile mediante presunti prestiti è stata ritenuta artificiosa. La Cassazione ha ravvisato la contrarietà ai canoni di mercato, l'identità della compagine sociale, l'assenza di motivazioni economiche o documentazione contrattuale, la presenza di doppia contabilizzazione: tali elementi giustificano la riqualificazione dell'operazione come pagamento del corrispettivo e rendono legittima l'irrogazione della sanzione per omessa autofatturazione. Perciò la sentenza di merito è stata cassata e deciso nel merito con rigetto del ricorso della contribuente. Spese di legittimità a carico della Vxxxx Pxxxxxx Srl; spese di merito compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3
"Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo...."
La Corte interpreta tale norma come disciplina del solo momento di esigibilità dell'IVA (riscossione), non del fatto generatore; il fatto generatore è invece l'effettuazione materiale della prestazione, secondo la normativa comunitaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Riferimento alla disciplina sanzionatoria e agli obblighi di fatturazione collegati all'IVA; utilizzata nel quadro dell'accertamento delle omissioni.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8
Norma sanzionatoria richiamata per contestare l'omessa regolarizzazione/fatturazione; la Corte ne verifica la corretta applicazione alla luce della qualificazione reale dell'operazione.
Dir. n. 77/388/CEE (e Dir. 2006/112/CE), artt. 62-66 e art. 90
Principio comunitario: il fatto generatore è l'effettuazione della prestazione; gli Stati membri possono prevedere condizioni di esigibilità differite ma non possono modificare il momento dell'imponibilità. La direttiva costituisce riferimento primario per la valutazione dell'abuso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 2
Rilevato nell'ambito delle norme procedurali relative al contenzioso tributario; inserimento nel quadro delle norme processuali citate dall'Agenzia.
Richiama il principio sulla ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare il disegno elusivo e il contribuente deve dimostrare giustificazioni economiche alternative.
Massime di principio
- Per le prestazioni di servizi il "fatto generatore" dell'IVA si verifica al momento in cui la prestazione è materialmente eseguita; il pagamento incide invece sull'"esigibilità" dell'imposta ma non annulla l'imponibilità.
- Un'operazione formalmente qualificata come prestito può essere ritenuta fittizia e riqualificata come pagamento del corrispettivo se, alla luce della sostanza economica, risulta priva di una causa economica diversa dal vantaggio fiscale (elementi indiziari: identità della compagine sociale, importi coincidenti, mancanza di contratto o deliberazioni, doppia contabilità, flussi bancari riconducibili al medesimo soggetto).
- L'Amministrazione ha l'onere di provare il progetto elusivo e le modalità di manipolazione; il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettività e la motivazione economica dell'operazione (contratti, delibere, pagamenti effettivi, interessi percepiti e documentati, garanzie, rimborsi coerenti).
- Nell'ambito dell'IVA armonizzata europeo la sostanza economica prevale sulla forma giuridica: il giudice nazionale deve valutare l'operazione nella sua essenza e, se abusiva, ristabilire la situazione come sarebbe esistita senza l'operazione artificiosa (riqualificazione e applicazione di sanzioni).
- In situazioni similari è prudente conservare e produrre documentazione completa a supporto di finanziamenti reali (contratti di prestito formali, delibere assembleari, evidenze bancarie, piano di rimborso, contabilizzazione coerente e trasparente) per evitare la ricostruzione in senso fiscale di pagamenti occultati.
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