Cassazione Penale, Sentenza n. 32973/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato arrestato in flagranza a Roma per avere concorso con altre due persone, al fine della cessione a terzi, nella detenzione di venticinque involucri contenenti complessivamente 13,5 grammi lordi di cocaina/crack. Il fatto era stato contestato ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, con contestazione della recidiva specifica e infraquinquennale. Nel giudizio direttissimo l'imputato ha scelto il rito abbreviato. Il Tribunale ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lo ha condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000 di multa, ha revocato la sospensione condizionale precedentemente concessa e ha disposto la confisca della sostanza, del materiale per il confezionamento e del denaro sequestrato. La Corte d'appello ha ridotto la pena a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 5.000 di multa. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione sulla recidiva, sostenendo che i giudici si fossero limitati a valorizzare genericamente i precedenti penali e la negativa personalità senza verificare in concreto la maggiore colpevolezza e pericolosità; l'erronea applicazione degli artt. 59 cod. pen. e 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che l'aggravante del concorso di tre o più persone richiedesse la consapevolezza o la colpevole ignoranza della pluralità dei concorrenti; e il vizio di motivazione sul riconoscimento della medesima aggravante, contestando che fosse stata dimostrata la conoscenza, o conoscibilità, da parte sua della presenza e del coinvolgimento degli altri soggetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, rilevando che i giudici di merito avevano considerato la specifica e infraquinquennale reiterazione, la natura omogenea dei reati e la brevissima distanza temporale tra le condanne e il nuovo fatto, senza limitarsi al dato formale dei precedenti. La qualificazione del fatto come di lieve entità non è stata ritenuta incompatibile con la recidiva, anche perché era stata valorizzata la non occasionalità della condotta. Il motivo relativo all'imputazione soggettiva dell'aggravante del concorso di tre o più persone è stato rigettato: la Corte ha affermato che l'aggravante ricorre quando almeno tre persone cooperano a una delle condotte tipiche previste dalla norma, non essendo necessario che tutti concorrano in ciascuna condotta contestata, e ha richiamato l'orientamento secondo cui l'aggravante ha natura oggettiva e non richiede la consapevolezza della partecipazione degli altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla. Il motivo sul vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, attività non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato.
La recidiva deve essere valutata in concreto, verificando se la reiterazione esprima maggiore riprovevolezza e pericolosità alla luce della natura, omogeneità, offensività e distanza temporale dei reati e degli altri parametri individualizzanti.
La Corte esclude che l'aggravante del numero dei concorrenti richieda, secondo l'orientamento richiamato, la consapevolezza dell'imputato circa la partecipazione degli altri concorrenti, qualificando l'aggravante come oggettiva.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Applicato per la riqualificazione del fatto come detenzione di stupefacenti di lieve entità; la non occasionalità della condotta può assumere rilievo quale aggravante speciale quando l'agente abbia già riportato almeno un precedente specifico.
art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'aggravante del concorso di tre o più persone è configurabile quando la pluralità di soggetti coopera a una delle condotte tipiche in materia di stupefacenti, senza necessità che ciascun concorrente partecipi a tutte le condotte previste dalla norma.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123
Richiamato quale disposizione introduttiva dell'aggravante speciale della non occasionalità della condotta di lieve entità.
legge 13 novembre 2023, n. 159
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 123 del 2023.
Massime di principio
- La recidiva prevista dai primi quattro commi dell'art. 99 c.p. non può essere riconosciuta sulla base del solo dato formale dei precedenti penali: il giudice deve accertare in concreto che la reiterazione sia sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta e di maggiore pericolosità dell'autore, considerando natura, omogeneità e offensività dei reati, distanza temporale, eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro individualizzante.
- La qualificazione di un fatto di stupefacenti come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con il riconoscimento della recidiva, poiché i relativi giudizi possono fondarsi su parametri diversi.
- L'aggravante del concorso di tre o più persone prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile quando almeno tre soggetti cooperano alla realizzazione di una delle condotte tipiche previste dalla norma, senza che sia necessario che tutti concorrano in ciascuna delle condotte concretamente contestate.
- L'aggravante del numero dei concorrenti prevista dall'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura oggettiva e, secondo il principio applicato dalla Corte, non richiede la consapevolezza dell'imputato circa la partecipazione degli altri concorrenti nel numero sufficiente a integrarla.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie quando la motivazione del giudice di merito sia non manifestamente illogica; la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non integra un vizio deducibile con ricorso per cassazione.
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