Cassazione Penale, Sentenza n. 32916/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
All'imputata era contestato il reato omissivo improprio previsto dagli artt. 40, comma 2, e 659 c.p. Il Tribunale aveva inizialmente rigettato l'istanza di oblazione, ritenendo non provata l'eliminazione delle conseguenze pericolose e dannose del reato e valutando la gravità del fatto anche in relazione al numero delle parti civili. L'imputata non aveva impugnato tale rigetto né aveva riproposto tempestivamente l'istanza dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, reiterandola soltanto quando il pubblico ministero e il difensore della parte civile avevano già concluso la discussione. Una precedente sentenza della Corte di cassazione aveva disposto l'annullamento parziale esclusivamente per un vizio di motivazione relativo alla valutazione delle deposizioni testimoniali, dichiarando inammissibile il motivo concernente il rigetto dell'oblazione. Nel giudizio di rinvio, tuttavia, il Tribunale aveva ammesso l'imputata all'oblazione e dichiarato estinto il reato. Il pubblico ministero ha impugnato la decisione deducendo la violazione del giudicato interno e dell'art. 627, comma 3, c.p.p., poiché il giudice del rinvio si era discostato dai limiti fissati dalla sentenza rescindente, intervenendo su una questione già definita e non compresa nell'annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che il giudice del rinvio, ammettendo l'imputata all'oblazione, avesse violato l'art. 627, comma 3, c.p.p., non uniformandosi alla precedente sentenza rescindente, che aveva limitato il rinvio al vizio motivazionale relativo alla prova testimoniale e aveva dichiarato inammissibile il motivo riguardante il rigetto dell'oblazione. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Cuneo in diversa composizione personale.
Norme richiamate
art. 40, comma 2, c.p.
Norma richiamata quale fondamento del reato omissivo contestato.
art. 659 c.p.
Norma incriminatrice del reato contestato, indicato unitamente all'art. 40, comma 2, c.p.
art. 531 c.p.p.
Richiamato in relazione alla precedente dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
art. 627, comma 3, c.p.p.
Impone al giudice del rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione quanto alle questioni da essa decise e stabilisce i limiti del nuovo giudizio; la sua violazione è stata ravvisata nell'ammissione all'oblazione, questione estranea al perimetro dell'annullamento.
art. 611 c.p.p.
Richiamato quale fondamento processuale della memoria di replica depositata dalla difesa dell'imputata.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi alla sentenza rescindente e non può riesaminare questioni già definite dalla Corte di cassazione o estranee all'oggetto dell'annullamento.
- Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio limitatamente a uno specifico vizio di motivazione e dichiara inammissibile il motivo relativo al rigetto dell'oblazione, il giudice del rinvio non può successivamente ammettere l'imputato all'oblazione né dichiarare estinto il reato per tale causa.
- La violazione dei limiti fissati dalla sentenza rescindente e del giudicato interno comporta l'annullamento della decisione del giudice del rinvio con trasmissione ad altro giudice per un nuovo giudizio.
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