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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32913/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato, destinatario di una misura cautelare in carcere, aveva chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza e il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto. All'indagato erano contestati il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, numerosi reati-fine e la detenzione di numerose armi, anche da guerra, nonché munizionamento e dispositivi per il comando a distanza. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo omessa motivazione ed erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. Ha sostenuto che alcuni dialoghi intercettati avrebbero ridimensionato l'ipotesi accusatoria, che sussistessero elementi idonei a escludere il pericolo di reiterazione, che il tempo trascorso dai fatti, riferiti agli anni 2020 e 2021, e l'applicazione della misura nel febbraio 2025 imponessero una diversa valutazione del pericolo cautelare, nonché che un coimputato avesse ottenuto l'accoglimento di un ricorso in relazione al cosiddetto tempo silente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto dirimente la disciplina della doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., applicabile ai reati contestati e prevalente, quale disciplina speciale, sulla regola generale dell'art. 274 c.p.p. La presunzione opera anche in sede di richiesta di sostituzione della misura, in forza dell'art. 299, comma 2, c.p.p., e può essere superata soltanto da elementi concreti idonei a dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari o l'adeguatezza di una misura meno afflittiva. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano motivato sulla perdurante appartenenza dell'indagato al sodalizio, sul ruolo di rilievo svolto, sulla custodia di armi ed esplosivi per conto del gruppo, sulla durata non breve dell'attività e sull'assenza di significativi elementi di cesura rispetto alla consorteria e al contesto ambientale. Né la scelta di un rito alternativo né il decorso del tempo erano stati ritenuti sufficienti a superare la presunzione. La Corte ha inoltre osservato che il mero decorso del tempo ha valenza neutra se non accompagnato da ulteriori circostanze idonee ad attenuare il giudizio di pericolosità. Le censure sono state ritenute dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e degli elementi già esaminati dal giudice di merito, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma contestata per il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti.

  • art. 274 c.p.p.

    Disciplina generale delle esigenze cautelari; nel caso concreto è stata ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per determinati reati; la presunzione può essere superata solo mediante prova contraria concreta.

  • art. 299, comma 2, c.p.p.

    Consente la sostituzione o l'applicazione con modalità meno gravose quando le esigenze cautelari risultano attenuate, ma contiene un'eccezione per i reati soggetti alla disciplina dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; la doppia presunzione permane anche nella valutazione della sostituzione.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma in base alla quale è stato proposto l'appello cautelare contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti della cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • La doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. prevale, quale disciplina speciale, sulla regola generale dell'art. 274 c.p.p.
  • Quando il titolo cautelare riguarda reati soggetti all'art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione opera anche in sede di richiesta di sostituzione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 299 c.p.p.
  • Per superare la doppia presunzione non è sufficiente il mero decorso del tempo dai fatti o dall'applicazione della misura; occorrono elementi concreti e ulteriori idonei a dimostrare una cesura rispetto al sodalizio o al contesto criminale e un'effettiva attenuazione della pericolosità.
  • Il mero decorso del tempo, se non accompagnato da ulteriori circostanze significative, ha valenza neutra nella valutazione cautelare.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica, solleciti una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico

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