Cassazione Penale, Sentenza n. 32917/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Gli imputati Gentilin e Zarantonello hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, riformando parzialmente la decisione del Tribunale, aveva dichiarato prescritto il reato di lesioni personali colpose contestato ai sensi degli artt. 585 e 590 c.p., confermando però la loro responsabilità per il crollo colposo di un'abitazione, qualificato ai sensi degli artt. 113, 434 e 449 c.p. I fatti riguardavano lavori di demolizione e rimozione di materiali eseguiti in subappalto presso un fabbricato adiacente all'abitazione delle persone offese. Durante i lavori erano state tagliate travi portanti, rimosso materiale e abbassato il livello del terreno, senza predisporre adeguati puntellamenti o opere di sostegno. Il 22 luglio 2015 crollava la muratura portante dell'edificio adiacente, travolgendo una persona e provocando lesioni, poi dichiarate prescritte. A Gentilin, quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, era stata contestata la genericità del piano di sicurezza e coordinamento, l'omessa predisposizione di un adeguato piano delle demolizioni e l'omessa vigilanza sull'operato delle imprese e sulla documentazione di sicurezza. Il suo ricorso deduceva, tra l'altro, l'inutilizzabilità della consulenza tecnica svolta ex art. 360 c.p.p., la violazione della disciplina in materia di piani di sicurezza, l'insussistenza di una concreta possibilità di esercitare i poteri di controllo e sospensione dei lavori, l'erronea qualificazione del fatto come disastro colposo anziché rovina di edifici e il diniego delle attenuanti generiche. A Zarantonello, quale titolare dell'impresa subappaltatrice incaricata delle demolizioni, era stata contestata l'omessa verifica della stabilità delle strutture, l'omessa predisposizione di puntellamenti e il carattere generico del piano operativo di sicurezza. Il suo ricorso deduceva carenza e illogicità della motivazione, travisamento delle consulenze tecniche, insussistenza o incertezza del nesso causale, estraneità rispetto a uno scavo asseritamente deciso dall'appaltatore, erronea applicazione degli artt. 150 e 151 del d.lgs. 81/2008 e illegittimo diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza nei confronti di Gentilin con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Ha ritenuto infondato il motivo sull'inutilizzabilità della consulenza tecnica, poiché i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l'indifferibilità dell'accertamento in ragione della provvisorietà della messa in sicurezza e del rischio di alterazione dello stato dei luoghi. Ha invece accolto il motivo relativo all'omessa vigilanza e alla concreta esigibilità dell'intervento del coordinatore: la Corte territoriale aveva dato per presupposta la conoscenza, da parte di Gentilin, dell'inizio dei lavori, dell'assenza del POS, del subappalto e delle irregolarità del cantiere, senza individuare gli elementi probatori dimostrativi di tale conoscenza. La titolarità della posizione di garanzia e la mancata attivazione non potevano essere utilizzate per dedurre retroattivamente la conoscenza della situazione, poiché tale conoscenza costituiva l'antecedente logico necessario per ritenere esigibile la condotta di controllo o sospensione. Il motivo sulla qualificazione giuridica è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto con l'appello, mentre quello sulle attenuanti generiche è stato assorbito. Il ricorso di Zarantonello è stato dichiarato inammissibile: le censure sulla causalità, sulle consulenze e sulla ricostruzione dei fatti miravano a sollecitare una rivalutazione del merito e non evidenziavano un travisamento probatorio radicale o una contraddizione insanabile. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla responsabilità dell'impresa demolitrice, gravata dagli obblighi di verifica della stabilità, puntellamento e adozione di tecniche caute di demolizione ai sensi degli artt. 150 e 151 del d.lgs. 81/2008. È stato inoltre ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche, motivato con la gravità dei fatti e delle conseguenze. Zarantonello è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 113 c.p.
Richiamato quale disposizione sul concorso colposo nel reato contestato agli imputati.
art. 434 c.p.
Richiamato quale fattispecie di crollo o altro disastro, ritenuta applicabile dai giudici di merito.
art. 449 c.p.
Richiamato quale disposizione relativa ai delitti colposi di comune pericolo, applicata al crollo.
art. 585 c.p.
Richiamato insieme all'art. 590 c.p. per il reato di lesioni personali, dichiarato prescritto.
art. 590 c.p.
Il reato di lesioni personali colpose è stato dichiarato estinto per prescrizione.
art. 676 c.p.
Richiamato dalla difesa quale qualificazione alternativa del fatto come rovina di edifici o altre costruzioni; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché non devoluta in appello.
art. 360 c.p.p.
La consulenza tecnica svolta nella fase delle indagini è stata ritenuta utilizzabile, poiché ricorrevano ragioni di indifferibilità connesse al rischio di modifica dello stato dei luoghi.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per denunciare motivazione apparente; la censura non ha condotto all'annullamento.
art. 468 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione alle dichiarazioni testimoniali ritenute meramente reiterative della consulenza; la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 40 c.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al nesso tra omissione e evento e all'obbligo di impedire l'evento.
art. 43 c.p.
Richiamato per i profili dell'elemento soggettivo colposo e della violazione di regole cautelari.
art. 62-bis c.p.
Richiamato per le attenuanti generiche; la relativa censura di Gentilin è stata assorbita, mentre quella di Zarantonello è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 133 c.p.
Richiamato da Zarantonello per il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto congruamente motivato.
art. 91 d.lgs. 81/2008
Individua gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento.
art. 92 d.lgs. 81/2008
Richiamato in relazione agli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; l'esercizio concreto dei relativi poteri presuppone che il coordinatore sia stato posto nella condizione di conoscere l'avvio e le irregolarità dei lavori.
art. 150 d.lgs. 81/2008
Impone, secondo la Corte, obblighi all'esecutore dei lavori di demolizione in ordine alla verifica della stabilità delle strutture e all'adozione delle cautele necessarie.
art. 151 d.lgs. 81/2008
Impone all'esecutore dei lavori di demolizione la predisposizione di puntellamenti e opere di sostegno e l'adozione di modalità operative idonee a evitare crolli inattesi.
art. 676 c.p.p.
Richiamato dalla difesa insieme agli artt. 434 e 449 c.p. per contestare la qualificazione giuridica; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La responsabilità colposa del coordinatore per la sicurezza per omessa vigilanza, controllo o sospensione dei lavori richiede l'accertamento concreto che egli fosse stato posto nella condizione di conoscere l'inizio delle lavorazioni, le irregolarità documentali e l'operatività delle imprese. La titolarità della posizione di garanzia e la mancata attivazione non possono essere utilizzate per dedurre, a posteriori, la conoscenza che costituisce il presupposto dell'esigibilità dell'intervento.
- Quando la difesa deduce specificamente che il coordinatore non ha ricevuto la comunicazione di inizio lavori, il POS o l'informazione sul subappalto, il giudice deve verificare tali circostanze e indicare gli elementi probatori dai quali desume la conoscenza effettiva dell'avvio e delle irregolarità del cantiere. Una motivazione che presupponga tale conoscenza senza dimostrarla è apparente e impone l'annullamento con rinvio.
- La genericità del piano di sicurezza e coordinamento può rilevare ai fini della responsabilità del coordinatore, ma non esonera il giudice dall'accertare, quando l'addebito riguarda l'omessa vigilanza in fase esecutiva, se il coordinatore abbia avuto la concreta possibilità di esercitare i poteri di controllo e intervento.
- L'impresa incaricata delle demolizioni è gravata dagli obblighi di verificare previamente la stabilità delle strutture, predisporre puntellamenti o altre opere di sostegno e adottare una tecnica operativa idonea a evitare crolli inattesi, anche con riguardo alle strutture adiacenti.
- Il travisamento della prova deducibile in cassazione non coincide con il mero dissenso rispetto alla valutazione comparativa delle risultanze istruttorie. Occorre una contraddizione oggettiva e radicale tra il contenuto dell'atto processuale specificamente indicato e il ragionamento motivazionale, tale da disarticolare l'intera decisione.
- La contestazione della ricostruzione causale e della prevalenza attribuita dal giudice di merito a una consulenza rispetto ad altre non integra, di per sé, un travisamento della prova quando la sentenza abbia esaminato le diverse conclusioni e motivato la scelta compiuta.
- Il diniego delle attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto se sorretto da una motivazione manifestamente illogica; è sufficiente una motivazione congrua riferita alla gravità dei fatti e delle conseguenze.
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