Cassazione Penale, Sentenza n. 32915/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era sottoposto agli arresti domiciliari in forza di un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, emessa in relazione alla contestata partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e al concorso in un reato-fine di traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dalla rilevante quantità. Il Tribunale del riesame, pur confermando la gravità indiziaria, aveva annullato la misura ritenendo insussistenti le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione dei reati. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il pubblico ministero ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice per le indagini preliminari aveva indicato concreti elementi riferiti al rischio di manipolazione delle prove dichiarative e che il Tribunale aveva apoditticamente escluso la rilevanza della necessità di ulteriori escussioni testimoniali. Quanto al pericolo di reiterazione, il ricorrente ha sostenuto che una nota di polizia giudiziaria del 3 dicembre 2025 documentasse la perdurante operatività criminale di alcuni indagati, che la contestazione temporalmente chiusa non escludesse l'attualità delle esigenze cautelari e che l'inserimento dell'indagato nel contesto criminale, l'assenza di prova del suo distacco e la mancanza di lecite fonti di sostentamento rendessero concreto e attuale il rischio di commissione di ulteriori delitti. La Corte ha ritenuto generico e quindi inammissibile il primo motivo, poiché prospettava soltanto un rischio ipotetico di alterazione della prova senza indicare elementi specifici idonei a conferirgli concretezza e attualità. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: per il delitto associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 opera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Il Tribunale del riesame ha errato perché ha valutato l'assenza di elementi dimostrativi della persistenza del pericolo come se le esigenze cautelari non fossero presunte, senza esaminare gli elementi eventualmente idonei a vincere la presunzione.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., disponendo il rinvio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309 c.p.p. per un nuovo esame conforme ai principi affermati. Ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso del pubblico ministero, in particolare quanto alla censura sul pericolo di inquinamento probatorio, perché intrinsecamente generica.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti opera la doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
Richiamato quale titolo del concorso nel reato-fine contestato.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato quale fattispecie del reato-fine di traffico illecito di sostanze stupefacenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato quale aggravante riferita alla rilevante quantità.
art. 274, comma 1, lett. a), c.p.p.
Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere sostenuto da elementi specifici idonei a conferirgli concretezza e attualità; una prospettazione meramente ipotetica rende la censura generica.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
La valutazione del pericolo di reiterazione deve essere compiuta tenendo conto della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati ivi indicati.
Per i reati indicati dalla norma, comprese le fattispecie associative di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la presunzione relativa riguarda sia la sussistenza delle esigenze cautelari sia l'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere; la presunzione può essere superata mediante elementi contrari specificamente dedotti e valutati.
Individua il giudice competente per il nuovo esame conseguente all'annullamento dell'ordinanza cautelare.
Massime di principio
- In materia di esigenze cautelari, la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i delitti ivi indicati opera sia con riguardo alla sussistenza dei pericoli cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p., sia con riguardo all'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, salvo che siano dedotti e accertati elementi idonei a superarla.
- Quando il titolo cautelare comprende il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, il giudice del riesame non può valutare le esigenze cautelari come se la loro sussistenza dovesse essere dimostrata secondo il regime ordinario: deve invece verificare se esistano elementi concreti e specifici capaci di vincere la presunzione relativa.
- È viziata la motivazione del giudice del riesame che, per escludere il pericolo di reiterazione in relazione a un reato soggetto alla presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., si limiti a rilevare l'assenza di elementi dimostrativi dell'attuale pericolosità, senza confrontarsi con gli elementi eventualmente idonei a superare la presunzione legale.
- La deduzione del pericolo di inquinamento probatorio non può fondarsi su una mera possibilità astratta di manipolazione della prova: il ricorrente deve indicare elementi specifici che rendano concreto e attuale il rischio di ostacolo alla ricerca della prova o di alterazione delle sue fonti.
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e senza indicare gli elementi concreti dai quali deriverebbe il rischio cautelare.
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