Cassazione Penale, Sentenza n. 32914/2026 del 07/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva accolto l'istanza dell'indagato e annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati. All'indagato erano contestati il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e numerosi reati-fine. Il Tribunale del riesame aveva confermato la gravità indiziaria per il reato associativo, ma aveva giudicato ipotetico e generico il pericolo di inquinamento probatorio. Quanto al pericolo di reiterazione, aveva valorizzato il tempo trascorso, la contestazione temporalmente chiusa del sodalizio, ritenuto non più operativo dal maggio 2022, l'assenza di elementi indicativi di un attuale inserimento dell'indagato nel traffico di stupefacenti e la risalenza dei precedenti. Il Pubblico ministero ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice del riesame non avesse considerato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Ha inoltre richiamato una nota di polizia giudiziaria del 3 dicembre 2025, la struttura criminale organizzata e radicata, la molteplicità dei reati-fine contestati, l'assenza di prova di un distacco dell'indagato dal circuito criminale, la commissione dei fatti mentre egli stava scontando una pena definitiva per usura e l'assenza di redditi leciti. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che il Tribunale del riesame aveva esaminato i pericoli cautelari come se la loro sussistenza non fosse presunta dalla legge, ricercando elementi positivi per dimostrarne la persistenza anziché verificare l'eventuale esistenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., per un nuovo esame. La Corte ha affermato che, per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, opera la duplice presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., concernente sia la sussistenza delle esigenze cautelari sia l'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Tale presunzione può essere superata soltanto mediante la deduzione di elementi dai quali risulti il venir meno delle esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure meno gravose. Il Tribunale del riesame ha invece motivato sull'assenza di elementi dimostrativi dell'attualità dei pericoli, senza confrontarsi con gli elementi eventualmente idonei a vincere la presunzione legale. Da ciò è derivato un errore prospettico nella valutazione cautelare.
Norme richiamate
art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti rientra tra i titoli cautelari cui si applica la duplice presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 416-bis.1 c.p.
art. 274, comma 1, lett. a) e c), c.p.p.
Le esigenze cautelari riguardano, nel caso esaminato, il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione dei reati.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Per i delitti indicati dalla norma, tra cui quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, opera una presunzione relativa sia della sussistenza delle esigenze cautelari sia dell'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. La presunzione prevale, quale disciplina speciale, sulle disposizioni generali dell'art. 274 c.p.p. e può essere vinta solo mediante elementi idonei a dimostrare il venir meno delle esigenze o l'adeguatezza di misure meno gravose.
art. 309 c.p.p.
Individua la competenza del Tribunale del riesame al quale è stato disposto il rinvio per un nuovo esame.
Massime di principio
- Quando il titolo cautelare comprende il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la duplice presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. riguarda ciascuna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, lett. a), b) e c), c.p.p., compresi il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione dei reati.
- La presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. prevale sulle regole generali dell'art. 274 c.p.p.; pertanto, il giudice non deve partire dalla ricerca di elementi positivi che dimostrino l'attualità e la concretezza del pericolo, ma deve verificare se siano stati dedotti elementi idonei a superare la presunzione dimostrando il venir meno delle esigenze cautelari.
- In presenza della presunzione relativa, una motivazione che si limiti ad affermare l'assenza di elementi indicativi della persistenza delle esigenze cautelari, senza esaminare gli elementi eventualmente idonei a vincere la presunzione legale, incorre in un errore prospettico e determina l'annullamento dell'ordinanza cautelare con rinvio.
- Per i reati compresi nell'ambito dell'art. 275, comma 3, c.p.p., la presunzione relativa può essere superata anche quanto all'adeguatezza della custodia cautelare soltanto mediante elementi concreti che rendano applicabile una misura meno gravosa.
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