Cassazione Civile, Ordinanza n. 24673/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti di una società che aveva conferito/recepito un ramo d'azienda. La società aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, che il debito tributario della cedente non inerisse al ramo ceduto e che non potesse operare la responsabilità solidale/sussidiaria ex art. 2560 c.c. in combinato con l'art. 14 d.lgs. n. 472/1997. Successivamente la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, versando la prima rata, ma l'Agenzia delle Entrate aveva negato il beneficio ritenendo che la cartella fosse atto di riscossione e, quindi, non definibile. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, contro la sentenza regionale che aveva rigettato l'appello, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2560 c.c. e 14 d.lgs. n. 472/1997; nel separato ricorso avverso il diniego di definizione agevolata ha denunciato violazione dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, perché la cartella emessa nei confronti della società conferitaria, quale soggetto ritenuto responsabile ex art. 2560 c.c., aveva natura impositiva e costituiva il primo atto con cui la pretesa tributaria era stata fatta valere nei suoi confronti. Poiché la lite investiva anche la fondatezza della pretesa fiscale e non solo vizi formali della cartella, la controversia era definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. Accertata la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese del giudizio di definizione restano a carico della parte che le ha anticipate, mentre le spese del ricorso contro il diniego sono state compensate. Non risultano accolte nel merito le ulteriori doglianze sulla cartella, perché la decisione si è concentrata sulla definizione agevolata e sulla conseguente estinzione.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
È il procedimento di controllo automatizzato da cui è derivata la cartella di pagamento oggetto di lite.
art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla l. n. 136 del 2018
La Corte afferma che la lite è definibile quando la cartella ha natura impositiva e rappresenta il primo atto con cui la pretesa fiscale è fatta valere nei confronti del destinatario, purché la contestazione investa anche il merito della pretesa e non solo vizi propri dell'atto.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del giudizio definito restano a carico della parte che le ha anticipate.
La responsabilità del cessionario/conferitario per i debiti del cedente è richiamata come oggetto di contestazione sostanziale, idonea a far considerare la cartella come atto impositivo nei confronti del destinatario.
La ricorrente sosteneva che non potesse essere applicato in combinato disposto con l'art. 2560 c.c.; la Corte richiama il motivo ma non lo esamina nel merito, perché assorbito dalla definizione agevolata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo nella sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, l'atto da considerare impositivo è quello che per la prima volta rende noto al contribuente la pretesa dell'Amministrazione e ne determina an e quantum, indipendentemente dalla presenza di discrezionalità nella sua formazione.
- Una cartella di pagamento emessa nei confronti del cessionario o conferitario di azienda, quando sia contestata la sua responsabilità per i debiti fiscali del cedente, può avere natura impositiva se costituisce il primo atto con cui la pretesa è esercitata verso quel soggetto.
- La definibilità della lite richiede che la controversia non riguardi soltanto vizi propri della cartella o dell'atto di riscossione, ma investa anche la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
- Quando la definizione agevolata è perfezionata con domanda e pagamento della prima rata, il giudizio relativo alla lite definita deve essere dichiarato estinto.
- Nel regime dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, le spese del giudizio definito restano a carico di chi le ha anticipate, mentre nel giudizio sul diniego la compensazione può essere giustificata da ragioni sostanziali e dall'evoluzione giurisprudenziale recente.
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