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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17522/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014, emesso a seguito di PVC notificato nel 2017 a una società commerciale. L'Ufficio contestava: a) ai fini IRES e IRAP, l'indeducibilità di spese di rappresentanza ritenute prive di inerenza, consistenti in un viaggio turistico nella Repubblica Dominicana con partecipazione di familiari dei rappresentanti e di alcuni clienti; b) ai fini IVA, l'indetraibilità dell'imposta assolta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, con conseguente recupero di imposta e sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2729 e 2697 c.c. per errata applicazione dei principi sul riparto dell'onere della prova in materia di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti; violazione degli artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, TUIR e del D.M. 19 novembre 2008 per avere la CTR riconosciuto la deducibilità di spese di rappresentanza senza prova dell'inerenza e dell'effettiva attività promozionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo ha censurato la CTR per avere escluso, in sostanza, che il contribuente dovesse effettuare verifiche sulla posizione fiscale dei fornitori, mentre in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, dimostrando indizi oggettivi che facciano ritenere che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere della frode; solo dopo tale prova passa al contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile. Sul secondo ha affermato che la deducibilità delle spese di rappresentanza richiede la prova, a carico del contribuente, della loro inerenza e della concreta destinazione all'attività d'impresa; nel caso concreto mancavano riscontri documentali sull'effettivo svolgimento di attività promozionali in occasione del viaggio, sicché non operava la presunzione regolamentare invocata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione IVA è negata quando l'Amministrazione provi, anche per presunzioni, che l'operazione è soggettivamente inesistente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; la sola regolarità formale non basta.

  • artt. 2729 e 2697 c.c.

    Il riparto probatorio segue il modello presuntivo: l'Ufficio deve fornire elementi oggettivi e specifici, poi il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza esigibile.

  • artt. 108, comma 2, e 109, comma 5, TUIR

    Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se inerenti all'attività d'impresa; la prova dell'inerenza e della concreta destinazione produttiva grava sul contribuente.

  • art. 1 D.M. 19 novembre 2008

    Le spese per viaggi turistici sono deducibili solo se in concreto programmate e svolte significative attività promozionali dei beni o servizi dell'impresa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato dedotto il vizio di violazione di legge per errata applicazione delle norme sostanziali e dei principi giurisprudenziali in materia tributaria.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    È richiamato come base per l'utilizzo di presunzioni in materia IVA da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Massime di principio

  • In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non deve provare la partecipazione del contribuente alla frode, ma può limitarsi a dimostrare, anche indiziariamente, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • La regolarità formale della fatturazione, delle scritture contabili e dei pagamenti non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla detrazione IVA quando l'operazione sia contestata come soggettivamente inesistente.
  • Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza è un requisito qualitativo e deve essere provata dal contribuente, insieme alla concreta destinazione del costo all'attività imprenditoriale; non è sufficiente la mera esibizione della fattura o la conformità formale della contabilità.
  • Le spese di rappresentanza legate a viaggi turistici sono deducibili solo se risulta documentalmente che, in occasione del viaggio, siano state effettivamente svolte significative attività promozionali dei beni o servizi dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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