Cassazione Civile, Ordinanza n. 24461/2022 del 08/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007, fondato su accertamenti bancari sui conti del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, ritenendo imputabili a ricavi i prelevamenti bancari non giustificati, salvo uno specifico prelevamento per il quale era stato indicato il beneficiario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che i beneficiari dei prelevamenti sarebbero stati indicati e che quindi l'onere probatorio sarebbe gravato sull'Ufficio; 2) violazione del principio del contraddittorio per mancata citazione della coniuge cointestataria dei conti correnti, ritenuta necessaria nel giudizio; 3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 nn. 1 e 2, d.P.R. 600/1973 per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost., con particolare riferimento alla presunzione di imputazione a ricavi dei prelevamenti bancari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché tendeva a ottenere una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge, e in parte infondato, perché la regola dell'art. 32 pone a carico del contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica alle presunzioni derivanti da prelevamenti e versamenti bancari. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che l'eventuale pregiudizio della terza cointestataria doveva essere fatto valere da lei stessa e che, comunque, non sussisteva litisconsorzio necessario, trattandosi di redditi imputati all'attività commerciale del contribuente. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che distingue tra lavoratore autonomo e imprenditore commerciale, rispetto al quale la presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie resta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"i prelevamenti sono posti come ricavi o compensi, a base delle rettifiche o accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario"
Per l'imprenditore commerciale, i prelevamenti e i versamenti bancari possono essere imputati a ricavi in assenza di specifica prova contraria; l'onere di dimostrare la destinazione delle movimentazioni grava sul contribuente.
art. 32, comma 1, nn. 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima nei confronti dell'imprenditore commerciale.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La presunzione trova giustificazione nella produzione del reddito d'impresa da parte dell'esercente impresa commerciale.
Rileva per qualificare il soggetto come imprenditore commerciale, rispetto al quale è legittima l'ipotesi che prelevamenti e versamenti ingiustificati siano destinati all'esercizio dell'impresa.
artt. 3, 24 e 53 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, almeno con riferimento all'imprenditore commerciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, i prelevamenti e i versamenti sui conti del contribuente possono essere imputati a ricavi dell'attività economica, salvo che il contribuente fornisca prova contraria specifica e puntuale.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può essere proposta sotto la veste formale della violazione di legge quando, in sostanza, si mira a ottenere una nuova valutazione del merito compiuta dal giudice di fatto.
- Nel processo tributario, il soggetto terzo che assuma di essere pregiudicato da un accertamento non può far valere tale pregiudizio per il tramite del contribuente ricorrente; inoltre, la cointestazione del conto non implica automaticamente litisconsorzio necessario.
- La presunzione legale relativa di cui all'art. 32 d.P.R. 600/1973 è legittima nei confronti dell'imprenditore commerciale, perché coerente con la fisiologia dell'impresa e con la produzione del reddito d'impresa.
- La diversa disciplina rispetto al lavoratore autonomo non viola di per sé i principi costituzionali invocati, quando la presunzione operi in relazione a soggetti qualificabili come imprenditori commerciali.
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