Sentenza n. 137/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 18.12.2024, n. 1295, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 18 dicembre 2024, n. 1295, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024, e aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare l’importo, oltre agli interessi legali e all’eventuale rivalutazione monetaria eccedente il tasso di interesse. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha agito in ottemperanza, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare l’omesso adempimento né fornire prova dell’esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del dispositivo della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e ha considerato il dispositivo della sentenza di condanna a favore del lavoratore, per crediti derivanti dal rapporto di lavoro, titolo esecutivo ai sensi dell’art. 431 c.p.c. Poiché il Ministero non ha contestato l’inadempimento e non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto adempimento, gravante su chi eccepisce l’estinzione dell’obbligazione, il giudice ha ritenuto fondata l’actio iudicati. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e di accreditarvi 500 euro, oltre agli accessori stabiliti dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il dispositivo della sentenza di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dal rapporto di lavoro costituisce titolo esecutivo.
L’Amministrazione che intenda sostenere l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo deve fornire la relativa prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato contro una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari alla piena attuazione del comando giudiziale, inclusa l’erogazione delle somme dovute e dei relativi accessori.
- Il dispositivo di una sentenza di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dal rapporto di lavoro costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 431 c.p.c. e può fondare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
- Quando l’Amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesta l’inadempimento e non dimostra di avere adempiuto alle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell’Amministrazione, affinché provveda in via sostitutiva entro il termine assegnato.
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