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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 1.000,00. Il titolo era stato notificato al domicilio digitale dell'Amministrazione il 3 aprile 2025; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha denunciato l'inerzia ministeriale e chiesto l'attivazione della Carta elettronica, l'accredito dell'importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e risultava incontestata la mancata esecuzione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 1.000,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 440,70, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione e dei poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato la disciplina richiamata dell'art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00; la sentenza da eseguire aveva riconosciuto tale diritto anche per gli anni di servizio a tempo determinato considerati nel giudizio presupposto.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato prodotto in giudizio ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo gravante sulla pubblica amministrazione consiste nel conformarsi al contenuto decisorio del giudicato.
  • La notificazione della copia conforme della sentenza presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza necessità di apposizione della formula esecutiva quando il provvedimento costituisce titolo esecutivo ai sensi della disciplina vigente.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio, la mancata esecuzione dell'obbligo da parte dell'amministrazione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione, attribuendogli tutti gli adempimenti contabili e finanziari necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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