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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento di complessivi € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per ciascun anno scolastico nel quale aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento di complessivi € 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 3 aprile 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e accertato il passaggio in giudicato mediante certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., la ricorrente ha lamentato l'inerzia ministeriale e chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito dell'importo riconosciuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza perché il titolo giudiziale proveniva dal giudice ordinario, era stato notificato presso il domicilio digitale dell'Amministrazione, era passato in giudicato ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione forzata contro la pubblica amministrazione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 2.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale somma non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità è stata esclusa in ragione della nomina del commissario ad acta, della crisi della finanza pubblica e dell'ammontare del debito pubblico, nonché della complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta elettronica, articolato tra più uffici e soggetti esterni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    «l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato»

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Disciplina la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei confronti della pubblica amministrazione l'astreinte può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo conformativo o di pagamento, purché il titolo sia stato validamente notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non abbia spontaneamente eseguito il giudicato, il giudice può ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta per il ritardo nell'esecuzione del giudicato: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare autonome ragioni ostative, tra cui la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico, la complessità organizzativa dell'adempimento e la nomina di un commissario ad acta idoneo a garantire l'esecuzione.
  • Quando l'esecuzione del giudicato richieda un procedimento articolato tra più uffici e soggetti esterni e riguardi un contenzioso seriale di eccezionale dimensione, tali circostanze possono giustificare il rigetto della domanda di astreinte, pur restando fermo l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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