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Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio della licenza di porto d’armi a uso sportivo, richiesto dopo la precedente revoca della licenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Venezia aveva respinto l’istanza presentata per ottenere nuovamente la licenza di porto d’armi a uso sportivo. Il diniego richiamava una precedente revoca della licenza, adottata anni prima, il ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e del titolo di polizia, nonché il deferimento all’autorità giudiziaria per ipotesi di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, a seguito di denuncia della convivente. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 11 e 43 TULPS, l’eccesso di potere, l’irragionevolezza, l’assenza dei presupposti di fatto, il difetto di istruttoria e la manifesta ingiustizia. Il ricorrente ha sostenuto che i fatti fossero risalenti, privi di rilevanza penale attuale e non seguiti da condanne, evidenziando inoltre la remissione della querela e il lungo periodo trascorso senza ulteriori condotte pregiudizievoli. Con il secondo motivo sono stati dedotti il difetto di motivazione e l’inadeguatezza dell’istruttoria, per non avere la Questura individuato concreti elementi attuali idonei a mettere in dubbio l’affidabilità del richiedente, né valutato complessivamente la sua condotta, il tempo trascorso, la remissione della querela e il mutamento delle condizioni personali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la regola generale è il divieto di detenzione e porto delle armi. Il potere dell’autorità di pubblica sicurezza ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è ampiamente discrezionale: il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti non sfociati in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, quando risultino incompatibili con una valutazione di buona condotta e affidabilità. Nel caso concreto, la precedente licenza era stata revocata e il provvedimento non era stato impugnato; pertanto, la nuova domanda non costituiva un semplice rinnovo, ma una nuova istanza di rilascio. In tale situazione gravava sull’interessato, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova, l’onere di rappresentare elementi sopravvenuti idonei a dimostrare il superamento delle ragioni che avevano fondato la precedente revoca. Il diniego è stato ritenuto congruamente motivato mediante il richiamo alla precedente revoca e al quadro di conflittualità familiare. La remissione della querela non è stata considerata decisiva, poiché l’amministrazione può valutare i fatti nella loro obiettiva dimensione storica, indipendentemente dall’esito del procedimento penale; remissione e archiviazione non eliminano necessariamente la rilevanza fattuale degli episodi ai fini del giudizio preventivo di affidabilità. Il TAR ha comunque precisato che l’interessato può presentare una nuova istanza, fornendo elementi idonei a dimostrare il superamento delle ragioni poste a base della revoca. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 TULPS

    La disciplina dei titoli di polizia consente una valutazione dell’affidabilità del richiedente nell’ambito della tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 43 TULPS

    Il rilascio e il mantenimento del porto d’armi presuppongono l’affidabilità del richiedente; l’autorità può negare il titolo sulla base di una valutazione discrezionale e preventiva del rischio di abuso.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo del richiedente, poiché la disciplina delle armi è orientata dalla regola generale del divieto di detenzione e porto e dalla necessità di tutela preventiva dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  • Il giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio del porto d’armi è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su fatti non sfociati in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, purché obiettivamente incompatibili con una valutazione di buona condotta e con l’assenza di un rischio, anche potenziale, di abuso delle armi.
  • Un quadro di conflittualità familiare caratterizzato da litigi, tensioni, minacce o denunce può costituire elemento sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del porto d’armi, in ragione della funzione preventiva del potere di pubblica sicurezza.
  • Quando una precedente licenza di porto d’armi sia stata revocata e la revoca non sia stata impugnata, la successiva domanda non costituisce un semplice rinnovo, ma una nuova istanza di rilascio; grava quindi sull’interessato l’onere di indicare elementi sopravvenuti idonei a dimostrare il superamento delle ragioni poste a base della revoca.
  • La remissione della querela o l’archiviazione del procedimento penale non impediscono all’autorità amministrativa di valutare autonomamente la gravità storica e fattuale degli episodi ai fini del giudizio preventivo di affidabilità, perché la valutazione amministrativa non ha natura punitiva né coincide con quella penale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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