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Sentenza

Sentenza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica del valore annuo di 500 euro e condannato il Ministero al pagamento della somma dovuta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni di servizio a tempo determinato, e disposto il pagamento di complessivi 500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 maggio 2025; era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l'attivazione della Carta mediante accredito dell'importo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti precisati. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il giudicato del giudice ordinario era stato notificato presso il domicilio digitale dell'amministrazione, costituiva titolo esecutivo, era decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 ed era comprovato il passaggio in giudicato. Il Ministero è stato quindi dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di 500 euro, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è qualificabile come voce retributiva. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, reperire o allocare le risorse in bilancio e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 440,70 euro, oltre spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nella situazione della finanza pubblica e nella complessità e serialità degli adempimenti necessari.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    Come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, disciplina la notificazione del titolo esecutivo; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato in relazione all'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale base del certificato prodotto per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il contenuto della decisione impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore mancata esecuzione.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento: il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente dovuta in presenza dell'inadempimento della pubblica amministrazione; può essere esclusa quando sussistano ragioni ostative concrete, tra cui la situazione della finanza pubblica e la particolare complessità, articolazione e serialità degli adempimenti necessari all'esecuzione.
  • L'importo riconosciuto per l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ha natura non retributiva e, nell'esecuzione del giudicato, deve essere accreditato sulla Carta senza ulteriori accessori retributivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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