Sentenza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna al pagamento di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 3 aprile 2025 e risultava passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la ricorrente ha lamentato l’inerzia ministeriale e chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata quale titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 1.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale importo non è qualificabile come voce retributiva. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice ha ravvisato ragioni ostative nella nomina del commissario ad acta, nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più strutture e soggetti, e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di esperire l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L’astreinte è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate in concreto dal giudice.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso consente, nel caso esaminato, la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della sentenza quale titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell’esecuzione.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato per la disciplina secondo cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell’obbligo di attivazione imposto al Ministero.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato utilizzato per comprovare il presupposto dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi all’obbligo derivante dal giudicato.
- Ai fini dell’ottemperanza, la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni comprovano, insieme al passaggio in giudicato, la persistente esigibilità dell’obbligo amministrativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può imporre all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli anche il potere di adottare gli atti contabili necessari all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando il giudice ravvisi concrete ragioni ostative, tra cui la nomina di un commissario ad acta, la complessità organizzativa dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e la rilevanza della situazione finanziaria pubblica.
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