Cassazione Civile, Ordinanza n. 15396/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Un coerede conveniva in giudizio l'altra coerede sostenendo che il de cuius, in vita, avesse realizzato a favore della convenuta una donazione indiretta. La fattispecie concreta riguardava la rinuncia, da parte del de cuius, al diritto di opzione in un aumento di capitale senza sovrapprezzo di una s.r.l. partecipata al 50% dai due soggetti. Secondo l'attore, la rinuncia aveva consentito alla coerede di sottoscrivere interamente l'aumento e di accrescere la propria quota societaria, con conseguente depauperamento della massa ereditaria e necessità di riduzione ex art. 553 c.c. Il ricorrente in Cassazione ha censurato la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che la documentazione in atti dimostrasse che, al momento dell'aumento, il patrimonio netto della società fosse superiore al capitale sociale, sicché l'aumento senza sovrapprezzo sarebbe stato sintomo della liberalità indiretta e la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non provata tale circostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, operante la preclusione della cd. doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché l'appello era stato proposto dopo l'11 settembre 2012 e la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. investiva esclusivamente una valutazione di fatto già coincidente nei due gradi di merito, centrata sulla mancata prova del valore del patrimonio netto della società al momento dell'aumento di capitale. In secondo luogo, ha osservato che il ricorso mirava surrettiziamente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive della legittima, invocata dall'attore per colpire la pretesa donazione indiretta
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme fondata sulle stesse ragioni di fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
la disciplina sulla doppia conforme si applica agli appelli introdotti successivamente all'11 settembre 2012
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
è richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di ricorso inammissibile sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma applicata per dare atto del presupposto processuale del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se non nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
- Il motivo che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove è inammissibile, perché la selezione, attendibilità e concludenza delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire l'apprezzamento probatorio del giudice di merito con quello prospettato dalla parte ricorrente.
- Ai fini della configurabilità della doppia conforme, rileva che l'appello sia stato introdotto dopo l'11 settembre 2012, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15363/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15365/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15366/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15367/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15368/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15369/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →