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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15396/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un coerede conveniva in giudizio l'altra coerede sostenendo che il de cuius, in vita, avesse realizzato a favore della convenuta una donazione indiretta. La fattispecie concreta riguardava la rinuncia, da parte del de cuius, al diritto di opzione in un aumento di capitale senza sovrapprezzo di una s.r.l. partecipata al 50% dai due soggetti. Secondo l'attore, la rinuncia aveva consentito alla coerede di sottoscrivere interamente l'aumento e di accrescere la propria quota societaria, con conseguente depauperamento della massa ereditaria e necessità di riduzione ex art. 553 c.c. Il ricorrente in Cassazione ha censurato la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che la documentazione in atti dimostrasse che, al momento dell'aumento, il patrimonio netto della società fosse superiore al capitale sociale, sicché l'aumento senza sovrapprezzo sarebbe stato sintomo della liberalità indiretta e la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non provata tale circostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, operante la preclusione della cd. doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché l'appello era stato proposto dopo l'11 settembre 2012 e la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. investiva esclusivamente una valutazione di fatto già coincidente nei due gradi di merito, centrata sulla mancata prova del valore del patrimonio netto della società al momento dell'aumento di capitale. In secondo luogo, ha osservato che il ricorso mirava surrettiziamente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se non nei limiti consentiti dalla disciplina speciale.
  • Il motivo che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove è inammissibile, perché la selezione, attendibilità e concludenza delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire l'apprezzamento probatorio del giudice di merito con quello prospettato dalla parte ricorrente.
  • Ai fini della configurabilità della doppia conforme, rileva che l'appello sia stato introdotto dopo l'11 settembre 2012, secondo la disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariPartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSuccessioniSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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