Cassazione Civile, Ordinanza n. 30036/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento IVA, IRES e IRAP con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi di sponsorizzazione sostenuti nell'anno 2015. La commissione tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della contribuente, annullando l'atto impositivo e ritenendo inerenti i costi, la cui effettiva esistenza non era stata contestata. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 108 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 19-bis1 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avrebbe ritenuto sufficiente l'esistenza del costo e il pagamento dell'IVA senza verificare il requisito dell'inerenza; nella memoria ha anche invocato la copertura da giudicato interno della questione relativa all'art. 90, comma 8, della legge 289/2002 e ha sostenuto comunque l'assenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari per la presunzione di inerenza. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR avrebbe trascurato la contestazione dell'Ufficio non solo sull'inerenza, ma anche sull'inesistenza di parte delle prestazioni pubblicitarie dedotte, richiamando la mancata prova di striscioni, cartelloni, locandine e altre forme pubblicitarie diverse dagli adesivi sulle autovetture.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso in primo luogo la formazione di un giudicato interno sulla questione dell'applicabilità dell'art. 90, comma 8, della legge 289/2002. Nel merito, ha precisato che tale norma opera come presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, ma solo quando il beneficiario rientri nei soggetti tipizzati dalla disposizione. Ha quindi distinto: per il costo di sponsorizzazione verso l'associazione sportiva dilettantistica ha ritenuto applicabile la presunzione; per il costo sostenuto verso una società non rientrante nell'ambito della norma ha richiamato la nozione generale di inerenza, intesa in senso qualitativo e non utilitaristico, rilevando che la valutazione di merito della CTR sulla correlazione tra marchio, utilità potenziale e attività d'impresa non era stata validamente censurata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché la stessa ricorrente aveva ammesso l'esistenza comunque di una forma di pubblicità, sia pure limitata agli adesivi sulle autovetture, e la contestazione residua atteneva semmai a un inadempimento contrattuale tra le parti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di deducibilità dei costi; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella dell'inerenza valutata in concreto
richiamato dalla ricorrente in tema di detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione presuppone l'inerenza del costo all'attività d'impresa, salvo le ipotesi speciali
art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002
fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni a favore di imprese sportive dilettantistiche, ma solo se il beneficiario possiede i requisiti soggettivi previsti dalla norma
veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
veicolo del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività
richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie delle parti
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
esclusa l'applicazione della condanna aggravata perché il ricorso è stato rigettato per ragioni non coincidenti con quelle della proposta di definizione accelerata
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi e IVA, l'inerenza del costo va apprezzata in senso qualitativo: occorre verificare se il costo attenga all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o prospettica, senza trasformare il giudizio in una valutazione di utilità o convenienza economica.
- Il contribuente che intenda far valere la deducibilità di un costo deve provare l'esistenza del costo, la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione, in correlazione con l'attività imprenditoriale svolta.
- La disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 opera come presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni sportive solo nei confronti dei soggetti espressamente indicati dalla norma; se il beneficiario non rientra in tale perimetro, torna applicabile la regola generale dell'inerenza.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la censura non investe un fatto decisivo in senso stretto, oppure quando la stessa parte riconosce comunque l'esistenza di un nucleo fattuale incompatibile con la decisività del preteso omesso esame.
- Quando la controversia riguarda la mancata esecuzione di alcune modalità contrattuali di sponsorizzazione, la relativa contestazione può rilevare sul piano dell'inadempimento tra le parti, ma non equivale necessariamente a negare l'esistenza del costo o dell'operazione ai fini fiscali.
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