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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08022/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una docente di religione cattolica che aveva prestato servizio nella scuola pubblica con una serie di contratti a tempo determinato reiterati. In primo grado e poi in appello la lavoratrice aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti, con domanda principale di conversione del primo rapporto a tempo indeterminato e, in subordine, di risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato il riconoscimento dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, escluso la conversione del rapporto per difetto di superamento di concorso pubblico ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, e liquidato un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 186/2003 e della clausola 5 dell'Accordo Quadro, sostenendo la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione e la sua coerenza con il diritto eurounitario, tale da giustificare la reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo del corpo docente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che la sentenza impugnata è conforme ai principi già affermati dalla stessa Cassazione in tema di abuso nella reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, anche alla luce della giurisprudenza della CGUE. In particolare, ha rilevato che la Corte territoriale aveva accertato la protrazione continuativa dei contratti oltre il triennio di validità del primo incarico, senza che fossero stati indetti i concorsi triennali previsti dalla legge, con conseguente configurabilità dell'abuso e diritto al risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, restando esclusa la conversione del rapporto in tempo indeterminato. Il Ministero è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • artt. 1 e 3 L. n. 186/2003

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione nei limiti previsti dalla legge.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro

    Richiamata dal ricorrente per contestare la configurabilità dell'abuso nei contratti a termine nel settore scolastico.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Utilizzato per confermare l'esclusione della conversione del rapporto a tempo indeterminato in assenza di superamento di concorso pubblico.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da abuso del contratto a termine, applicato anche ai docenti di religione cattolica.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    Indicato come norma successiva che riproduce i parametri risarcitori già previsti dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per recepire i precedenti di legittimità ritenuti conformi al caso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, l'abuso nella reiterazione dei contratti sussiste quando i rapporti annuali si protraggano per oltre tre annualità scolastiche senza l'indizione del concorso triennale previsto dalla legge, ovvero quando vi siano assunzioni discontinue per eccedenza rispetto al fabbisogno che, complessivamente, superino il limite delle tre annualità.
  • Accertato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, al docente spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidare secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, salva la prova di un maggior danno; non è invece riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
  • Nei giudizi di risarcimento per abuso nella successione di contratti a termine dei docenti di religione, spetta all'Amministrazione dimostrare la legittimità della causale dei contratti infrannuali o delle singole assunzioni che intenda escludere dal computo ai fini del superamento della soglia di abuso.
  • La mancata celebrazione dei concorsi triennali previsti dalla L. n. 186/2003 rileva come elemento decisivo per integrare l'abuso della contrattazione a termine e per escludere che la reiterazione dei rapporti possa considerarsi fisiologica o giustificata dal sistema speciale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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