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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07976/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni docenti di religione cattolica della scuola pubblica avevano chiesto di accertare l'illegittimità del termine apposto a una serie di contratti a tempo determinato, con domanda principale di conversione del primo rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato e, in subordine, di risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti per mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla L. 186/2003 e aveva condannato il Ministero al pagamento di un'indennità risarcitoria parametrata a 10, 8 o 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003 e della clausola 5 dell'Accordo Quadro, sostenendo la peculiarità del regime di assunzione dei docenti di religione e la sua compatibilità con il diritto eurounitario, nonché la legittimità della reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo. Le controricorrenti hanno resistito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha affermato che la decisione della Corte territoriale era coerente con la giurisprudenza di legittimità già consolidata, richiamando anche arresti recenti e la sentenza CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. In particolare, ha ribadito che nel regime speciale dei docenti di religione cattolica costituisce abuso la reiterazione dei contratti annuali o, in determinate condizioni, di quelli infrannuali oltre il limite delle tre annualità scolastiche, in assenza di indizione del concorso triennale. Ha confermato che, in caso di abuso, spetta il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre all'eventuale maggior danno se provato, ma non la conversione del rapporto in tempo indeterminato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per censurare la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 1 e 3 L. 186/2003

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la peculiarità del regime di assunzione dei docenti di religione cattolica e la legittimità della reiterazione contrattuale nel sistema speciale.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro

    Invocata dal ricorrente per affermare la compatibilità del sistema nazionale con la disciplina eurounitaria sul lavoro a termine.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per confermare l'esclusione della conversione del rapporto a tempo indeterminato in assenza di superamento di concorso pubblico.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Utilizzato come parametro per la liquidazione dell'indennità risarcitoria dovuta in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato come norma successiva che recepisce il criterio indennitario già applicato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Esclusa l'applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in mancanza di concorso triennale, integra abuso dell'utilizzo del lavoro a termine.
  • Integra ugualmente abuso la utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi le tre annualità scolastiche.
  • Accertato l'abuso, al docente spetta il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri indennitari dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, eventualmente aumentabile per il maggior danno provato; non è però riconoscibile la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.
  • Quando il datore pubblico invochi la legittimità di contratti a termine stipulati in un sistema speciale, l'onere di provare la legittimità della causale e la conformità del ricorso al contratto a termine al modello legale grava sull'amministrazione, ove sia dedotto un abuso da reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
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