Cassazione Civile, Ordinanza n. 08010/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio promosso da una lavoratrice per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e per il pagamento di spettanze retributive. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato il rapporto subordinato tra la lavoratrice e la società per il periodo indicato e ha condannato la società al pagamento delle somme dovute. Inoltre, accogliendo la domanda di garanzia proposta dalla società contro un terzo, ha ritenuto quest'ultimo obbligato a manlevare e tenere indenne la società in forza di una lettera del 18.10.2004, che prevedeva l'accollo di ogni pendenza e/o obbligazione derivante da azioni giudiziarie promosse dai dipendenti, reputando inefficace una successiva scrittura privata del 19.9.2005 perché subordinata a una condizione sospensiva non provata, cioè la ricostituzione del capitale sociale al minimo legale dopo una riduzione sotto soglia. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle regole su allegazione e prova, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 436 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la ricostituzione del capitale sociale fosse fatto non contestato e che la Corte territoriale avesse omesso un ragionamento presuntivo idoneo a provarne l'avveramento; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che la scrittura privata del 19.9.2005 fosse stata male interpretata, perché la clausola di rinuncia alla garanzia non sarebbe stata subordinata alla condizione sospensiva ritenuta dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto storico relativo all'avveramento della condizione apposta alla scrittura del 19.9.2005, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la valutazione della non contestazione e il ricorso alle presunzioni sono profili rimessi al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'interpretazione del negozio giuridico è accertamento di fatto riservato al merito; il controllo di legittimità può riguardare solo il rispetto dei canoni ermeneutici e la plausibilità della motivazione, mentre la parte ricorrente si era limitata a proporre una lettura alternativa più favorevole, senza evidenziare una violazione specifica dei criteri interpretativi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese in favore della società controricorrente e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura sull'onere della prova è inammissibile se mira a contestare la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito; l'apprezzamento delle prove resta riservato al giudice del merito.
La mancata contestazione specifica produce relevatio ad onere probandi, ma spetta al giudice di merito apprezzare l'esistenza e il valore della condotta non contestativa.
La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 111 Cost.
Il richiamo al giusto processo non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
L'omesso esame deve riguardare un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, secondo l'interpretazione rigorosa delle Sezioni Unite; non è consentita la rivalutazione del merito.
L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione apparente.
La censura deve indicare specificamente il criterio ermeneutico violato e non può risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
La selezione degli indizi e il giudizio sulla loro idoneità inferenziale appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo intrinseca implausibilità.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base della disciplina dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole per il ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, quando la doglianza mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La valutazione della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte e il relativo effetto di relevatio ad onere probandi spettano al giudice di merito e non sono liberamente rinnovabili in cassazione.
- Il ragionamento presuntivo è sindacabile in cassazione solo se il suo esito sia intrinsecamente implausibile o il percorso logico sia illogico o contraddittorio; non basta prospettare un diverso apprezzamento degli indizi.
- L'interpretazione del contratto o della scrittura privata costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione può denunciarsi solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione inesistente/apparente, non la mera preferenza per un'interpretazione alternativa.
- Quando di un testo negoziale sono possibili più interpretazioni plausibili, non è denunciabile in cassazione il fatto che il giudice abbia scelto una soluzione diversa da quella proposta dalla parte soccombente in fatto.
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