Cassazione Civile, Ordinanza n. 07979/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni lavoratori della scuola avevano prestato servizio alle dipendenze del Ministero mediante una serie di contratti a tempo determinato, per lo più supplenze, succedutisi senza soluzione di continuità. In primo grado avevano chiesto: l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti; la conversione del rapporto a tempo indeterminato dalla prima supplenza, con pagamento delle differenze retributive; il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, quantificato in venti mensilità. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto le domande, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di abuso del termine nel pubblico impiego scolastico; per una delle ricorrenti aveva rilevato che la durata complessiva delle supplenze era inferiore a 36 mesi, mentre per gli altri aveva ritenuto sufficiente a sanare l'abuso l'intervenuta stabilizzazione/immissione in ruolo, anche se avvenuta fuori dal piano straordinario della legge n. 107/2015, osservando inoltre che non erano stati allegati danni ulteriori rispetto a quelli già compensati dalla stabilizzazione. In cassazione i lavoratori hanno proposto ricorso, ma prima della decisione hanno depositato atti di rinuncia; la Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali di tale rinuncia non rituale, in particolare la mancanza delle formalità richieste per l'estinzione del processo e le conseguenze in termini di inammissibilità e spese.
La decisione
La Corte ha rilevato che, pur essendo stati depositati atti di rinuncia da tutti i ricorrenti, la rinuncia non era rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. applicabile ratione temporis, perché non risultavano rispettate le formalità della notifica/comunicazione alle parti costituite con visto degli avvocati. Ha quindi escluso l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. e ha qualificato la rinuncia come sintomo di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, dichiarandone l'inammissibilità. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il meccanismo sanzionatorio non opera per l'inammissibilità derivata da sopravvenuta carenza di interesse, ma solo per l'inammissibilità originaria del gravame.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis
la rinuncia al ricorso, per produrre l'effetto estintivo, richiede la notificazione alle parti costituite o la comunicazione ai loro avvocati con visto; se tali formalità mancano, non può dichiararsi l'estinzione del processo.
art. 391 c.p.c.
l'estinzione del giudizio di cassazione consegue solo a rinuncia rituale; in caso di rinuncia irrituale la Corte non dichiara l'estinzione ma può dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
poiché l'avviso della data di fissazione dell'adunanza camerale era già stato dato, non trova applicazione la disciplina sopravvenuta che modifica l'art. 390 c.p.c.
art. 92, comma 2, c.p.c.
le spese possono essere compensate solo nei casi previsti dalla norma; nel caso di specie la Corte escludeva la compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il contributo unificato დამატionale non si applica quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia non rituale, poiché la ratio è scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e non le sopravvenienze processuali.
L. n. 228/2012
richiamata come fonte di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
L. n. 107/2015
richiamata solo in relazione alla stabilizzazione del personale scolastico, considerata dalla Corte d'appello come elemento riparatorio dell'abuso.
art. 36 Cost.
non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non compiuta nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., non determina l'estinzione del processo, ma può essere valutata come indice di sopravvenuta carenza di interesse, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- L'effetto estintivo della rinuncia è subordinato al rispetto delle formalità previste dalla legge processuale; in difetto, la Corte non può dichiarare l'estinzione ex art. 391 c.p.c.
- La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione produce un'inammissibilità diversa da quella originaria e non attiva il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni infondate o pretestuose.
- In materia di spese del giudizio di legittimità, la rinuncia irrituale non priva la Corte del potere di porle a carico della parte che ha dato causa al processo, salvo i casi di compensazione espressamente previsti.
- Nel contenzioso sul lavoro a termine del personale scolastico, la stabilizzazione può essere considerata dalla Corte territoriale come elemento idoneo a riparare l'abuso della reiterazione, salvo allegazione e prova di ulteriori danni risarcibili.
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