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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07983/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente al quale la lettera di assunzione attribuiva una componente retributiva fissa e una variabile collegata, secondo i resistenti, all'incremento di fatturato prodotto dall'attività del dirigente. Gli eredi del lavoratore, deceduto, hanno chiesto il pagamento della somma complessiva indicata in sentenza a titolo di trattamento economico variabile maturato. La società datrice ha resistito sostenendo che il premio non fosse dovuto nei termini riconosciuti e ha proposto anche domanda riconvenzionale di responsabilità contrattuale del dipendente, lamentando che egli non avesse adeguatamente verificato la solvibilità dei clienti procacciati. La Corte d'appello ha confermato il riconoscimento del credito retributivo e ha rigettato la riconvenzionale per difetto di prova degli addebiti. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia e motivazione apparente sull'interpretazione del contratto; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per interpretazione atomistica delle clausole; violazione degli artt. 414 c.p.c. e 2697 c.c. sull'allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito; erronea considerazione di affari non andati a buon fine; motivazione apparente sul rigetto della riconvenzionale; omesso esame di fatti decisivi sulla solvibilità dei clienti; insufficiente motivazione sulla prova del danno; violazione dell'art. 51 l.fall. e di norme sostanziali e processuali in tema di danno e prova. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, nella sostanza, diretti a ottenere un nuovo esame del merito e dell'interpretazione del contratto, nonché perché non confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata o privi di specifica dimostrazione della decisività dei fatti asseritamente omessi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile. La Corte ha rilevato che le censure miravano a una rivalutazione dell'interpretazione contrattuale e delle prove, attività riservate al giudice di merito se sorrette da criteri ermeneutici non illogici; ha inoltre osservato che alcune doglianze erano nuove, altre non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, altre ancora non indicavano un fatto storico decisivo realmente omesso. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole agli eredi del lavoratore e il rigetto della domanda riconvenzionale della società. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve seguire i criteri legali di ermeneutica e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura delle clausole se quella adottata dal giudice di merito è plausibile e coerente con il testo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole devono essere lette nel loro insieme e non in modo atomistico; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione congiunta delle pattuizioni contrattuali per escludere il nesso prospettato dalla ricorrente tra premio e utile individuale.

  • art. 414 c.p.c.

    La doglianza sull'allegazione dei fatti costitutivi è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare un riesame del merito, senza scardinare la valutazione della Corte territoriale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che le censure sulla distribuzione dell'onere probatorio sono inammissibili se, in concreto, mirano solo a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico, discusso e decisivo, la cui considerazione diversa avrebbe certamente condotto a una decisione opposta; non basta denunciare genericamente una valutazione errata delle prove.

  • art. 51 l.fall.

    La censura relativa alla procedura concorsuale è stata dichiarata inammissibile perché l'argomento della Corte d'appello sul mancato recupero dei crediti era solo aggiuntivo e non decisivo rispetto alla ratio principale basata sulla mancata prova della responsabilità del lavoratore.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme ad altre norme per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha escluso che la doglianza integrasse un vero vizio di legittimità.

  • artt. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità contrattuale del lavoratore, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché la Corte di merito aveva escluso in fatto la prova dell'inadempimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente ai fini della pretesa danno-conseguenza, ma senza incidere sulla ratio di rigetto per difetto di prova della responsabilità addebitata.

  • art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito viola i criteri legali di ermeneutica; non è invece consentito chiedere una nuova lettura del testo contrattuale quando la decisione impugnata dia conto, in modo non illogico, del significato complessivo delle clausole.
  • In sede di legittimità, la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica di un fatto storico, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe con certezza comportato un esito diverso; non sono sufficienti contestazioni sulla valutazione delle prove o sulla loro attendibilità.
  • Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inammissibili, anche se formalmente richiamano vizi di violazione di legge o di motivazione.
  • La parte che deduce violazione dell'onere di allegazione o di prova non può limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, ma deve dimostrare che il giudice di merito abbia realmente invertito o falsamente applicato le regole probatorie.
  • Quando il giudice di merito rigetta una domanda riconvenzionale per difetto di prova dell'inadempimento o della responsabilità, la cassazione non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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