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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08009/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di condanna al pagamento di euro 65.327,99 proposta da un soggetto che deduceva di avere reso prestazioni in favore di una società. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d'appello di Trieste aveva confermato il rigetto. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel giudizio di legittimità interveniva il deposito di atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore del ricorrente e, per adesione, dal difensore della controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, adesivamene accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese per effetto dell'adesione alla rinuncia e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, se vi è adesione della parte controricorrente, il giudizio di legittimità si estingue e non occorre provvedere sulle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, la cui applicazione resta di stretta interpretazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non è necessario regolare le spese processuali.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica in via estensiva alla rinuncia al ricorso, perché la relativa disciplina è eccezionale e si riferisce soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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