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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08012/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un soggetto che aveva prestato attività in un arco temporale compreso tra il 1.9.1996 e il 31.12.2009 conveniva in giudizio gli ex controparte deducendo che il rapporto intercorso dovesse essere qualificato come subordinato e chiedendo, per effetto di tale qualificazione, il t.f.r. e il versamento della contribuzione previdenziale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande, ritenendo non provata la subordinazione sulla base delle prove acquisite e osservando, quanto ai contributi, che la prescrizione quinquennale risultava maturata. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e degli artt. 61, 69 e 86 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la Corte d'appello, avendo riconosciuto una collaborazione parasubordinata, avrebbe dovuto applicare la disciplina del contratto a progetto e dichiarare la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato per assenza del progetto, anche senza specifica domanda; 2) violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, censurando l'affermazione di prescrizione rispetto alla domanda di condanna al versamento dei contributi connessi al rapporto subordinato dedotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pretesa di far valere in sede di legittimità l'applicazione degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 introduceva un tema nuovo di indagine e decisione, diverso da quello coltivato nei gradi di merito, nei quali il ricorrente aveva sempre fondato la domanda sull'esistenza di un rapporto subordinato. Ha quindi richiamato il principio per cui la deduzione, per la prima volta in appello o in cassazione, della nullità del contratto a progetto per mancanza del progetto integra domanda nuova, con diversa causa petendi. Respinto il primo motivo, è stato ritenuto infondato anche il secondo, poiché una volta definitivamente esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna condanna al versamento dei contributi poteva essere pronunciata in relazione a quel rapporto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per la nozione di lavoro subordinato, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato infondato per novità della questione prospettata in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova della subordinazione

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    la sua invocazione in cassazione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile come questione non proposta nei gradi di merito

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    la Corte rileva che la domanda di applicazione della disciplina sanzionatoria per mancanza del progetto costituisce un diverso thema decidendum, non proponibile per la prima volta in cassazione

  • art. 86 d.lgs. n. 276/2003

    menzionato nel contraddittorio sorto solo in cassazione; la Corte lo cita per evidenziare la novità della questione

  • art. 3, comma 9, l. n. 335/1995

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di prescrizione dei contributi previdenziali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    evocato dal ricorrente per qualificare il rapporto come collaborazione parasubordinata

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    base per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può essere introdotta per la prima volta una diversa causa petendi fondata sulla nullità di un contratto a progetto per mancanza del progetto, quando nei gradi di merito la domanda sia stata impostata esclusivamente sull'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
  • La deduzione, in cassazione, di un differente schema negoziale o di una diversa disciplina legale applicabile al rapporto, se comporta nuovi fatti costitutivi o un nuovo tema di indagine, è inammissibile perché altera l'oggetto del giudizio.
  • Quando l'accertamento definitivo esclude l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto, restano prive di fondamento le domande accessorie che presuppongono quel rapporto, compresa la condanna al versamento dei contributi previdenziali.
  • La questione della prescrizione dei contributi non può condurre a un diverso esito se manca a monte il presupposto sostanziale della contribuzione, ossia l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato posto a base della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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