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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38083/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di offerta reale e successivo deposito della somma di euro 7.800,00, corrispondente al prezzo stabilito in una precedente sentenza passata in giudicato per l'esercizio del riscatto agrario di un terreno. La creditrice aveva ottenuto dal Tribunale la convalida dell'offerta reale effettuata dall'Ufficiale giudiziario al domicilio del creditore, nonostante l'opponente sostenesse che la somma fosse stata offerta a persona diversa dalla titolare del credito, cioè alla nuora presente in casa. In cassazione la ricorrente articola due motivi: con il primo lamenta violazione degli artt. 1208 c.c. e seguenti e dell'art. 74 disp. att. c.c., sostenendo che l'offerta reale sarebbe invalida perché compiuta nei confronti di persona non legittimata a riceverla; con il secondo deduce violazione dell'art. 81 c.p.c. per asserito difetto di legittimazione passiva della controparte, affermando di avere alienato il bene e quindi di non essere più titolare del rapporto al momento dell'offerta. La resistente deposita controricorso.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto privo di specificità perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato il regolare compimento della procedura: notifica dell'intimazione, invito a presenziare al deposito, redazione del verbale di deposito presso banca e successivo invito al ritiro delle somme, con osservanza delle formalità previste in caso di assenza del creditore. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile ex art. 366 n. 6 c.p.c. perché introduce questioni di fatto non trattate nei gradi di merito e non adeguatamente evincibili dagli atti. La Corte aggiunge che il soggetto passivo del giudizio non può che coincidere con il soggetto individuato dalla sentenza passata in giudicato quale destinatario del pagamento del prezzo per il riscatto. La ricorrente è condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1208 c.c.

    l'offerta deve essere fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio; la validità va valutata anche alla luce delle formalità della procedura di offerta reale e deposito.

  • art. 1210 c.c.

    se il creditore rifiuta l'offerta reale o non si presenta dopo intimazione, il debitore può eseguire il deposito; la liberazione segue l'accettazione o la dichiarazione di validità del deposito.

  • art. 1212 c.c.

    regola la fase dell'intimazione al creditore e il procedimento di deposito con invito a presenziare.

  • art. 74 disp. att. c.c.

    viene richiamato insieme agli artt. 1208 ss. c.c. per le formalità dell'offerta reale in caso di assenza del creditore.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente i fatti e i documenti rilevanti; non possono essere introdotte in cassazione questioni di fatto non risultanti dagli atti.

  • art. 81 c.p.c.

    viene evocato per contestare la legittimazione passiva; la Corte rileva però che il soggetto passivo coincide con quello individuato dal giudicato sostanziale.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per la notifica dell'invito al ritiro delle somme depositate mediante affissione e raccomandata.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità, consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure astratte o non pertinenti.
  • La deduzione di vizi dell'offerta reale e del deposito liberatorio richiede il puntuale confronto con gli atti della procedura e con le formalità effettivamente osservate, poiché la validità va valutata in base all'intero iter procedimentale e non a singoli passaggi isolati.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto nuove o non adeguatamente documentate nei precedenti gradi di giudizio; l'articolazione del motivo deve consentire il controllo immediato della censura alla luce degli atti indicati.
  • Quando un precedente giudicato ha individuato il soggetto al quale deve essere versato il prezzo per ottenere il riscatto, il rapporto processuale deve coerentemente svolgersi nei confronti di quel medesimo soggetto, salvo diversa e specifica emersione processuale.
  • L'offerta reale seguita dal deposito, ove eseguita secondo le forme previste dopo intimazione al creditore e suo mancato intervento, è idonea a produrre effetti liberatori per il debitore se il deposito viene accettato o dichiarato valido.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniNotificazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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