Cassazione Civile, Ordinanza n. 00688/2025 del 10/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la durata asseritamente irragionevole di tre giudizi amministrativi innanzi al TAR, poi definiti in parte con declaratoria di cessazione della materia del contendere e in parte con riconoscimento sostanziale di quanto richiesto (assunzione nei ruoli della Polizia di Stato). La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione al decreto di diniego ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89 del 2001, in ragione della definizione dei giudizi presupposti come rinuncia/sopravvenuta carenza di interesse, e comunque per mancata prova di un concreto patema d'animo. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89 del 2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non vi fosse stata rinuncia ex art. 84 c.p.a. e che la cessazione della materia del contendere fosse concetto diverso dalla sopravvenuta carenza di interesse; 2) violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 2-sexies L. n. 89 del 2001, lamentando che la Corte territoriale avesse applicato in modo apodittico la presunzione e trascurato la diversa autonomia dei tre giudizi e la durata ventennale di uno di essi; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la definizione del giudizio amministrativo con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è assimilabile alla rinuncia al ricorso, con conseguente operatività della presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89 del 2001; il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto allegare e provare specificamente un concreto patema d'animo, onere che non aveva assolto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata non sulle ipotesi di cui alle lett. e) ed f) ma sulla lett. c) e sulla mancata prova del pregiudizio, oltre che sul fatto che in uno dei giudizi il risultato perseguito era stato sostanzialmente ottenuto dopo soli sette mesi. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo sulle spese, osservando che la domanda era stata integralmente rigettata e che non vi era stata condanna alle spese nel giudizio di merito perché l'Amministrazione non si era costituita. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. n. 89 del 2001
si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: (...) c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo
La definizione del giudizio amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse è assimilata alla rinuncia al ricorso, con conseguente presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, superabile solo con specifica prova contraria del danno non patrimoniale lamentato.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia
La Corte valorizza il fatto che la rinuncia al ricorso e la sopravvenuta carenza di interesse non sono fenomeni avulsi tra loro, potendo il giudice desumere la carenza di interesse anche da atti, fatti e comportamenti univoci delle parti.
La sopravvenienza del difetto di interesse è causa di pronuncia di improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto la condanna è stata posta a carico del ricorrente, soccombente in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la Corte ne esclude la violazione alla luce dell'integrale rigetto della domanda e della mancata costituzione dell'Amministrazione.
Il ricorrente invocava la violazione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, operando la presunzione relativa ex art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l. n. 89 del 2001, grava sul richiedente la prova specifica del pregiudizio subito.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale del diritto all'equa riparazione per durata irragionevole del processo.
L. 848 del 04.08.1955
Legge di ratifica della CEDU richiamata dal ricorrente.
Disciplina l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo; la Corte applica la presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio nei casi indicati dal comma 2-sexies.
Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione per la deduzione dei motivi di censura.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, la definizione del processo presupposto amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse può essere trattata come ipotesi assimilabile alla rinuncia al ricorso, con applicazione della presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio prevista dalla legge Pinto.
- Quando opera una presunzione relativa di non spettanza dell'indennizzo, il richiedente deve fornire allegazione e prova specifica del danno non patrimoniale effettivamente patito, non essendo sufficiente il mero richiamo alla durata del processo.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e contesta una diversa base normativa o un diverso presupposto fattuale rispetto a quello effettivamente posto a fondamento del provvedimento.
- La censura sulle spese è infondata se la domanda principale viene integralmente respinta; in tal caso, salvo peculiarità processuali, opera il criterio della soccombenza per il giudizio di legittimità.
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