Cassazione Civile, Ordinanza n. 13588/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta da alcuni investitori per la perdita di valore di prodotti finanziari intestati ad alcune di loro, in relazione a ordini di disinvestimento impartiti nel 2001. In primo grado la domanda fu respinta; in appello gli attori, alcuni in proprio e altri quali eredi di un originario investitore, censurarono la decisione sostenendo che gli ordini di disinvestimento non avessero richiesto la forma scritta imposta dal quadro normativo richiamato dalla corte territoriale, trattandosi di mere operazioni esecutive del contratto quadro, e che comunque la banca avesse omesso di informarli della non eseguibilità degli ordini, con conseguente responsabilità risarcitoria. La banca propose anche ricorso incidentale contro la compensazione delle spese disposta in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale: il primo perché non coglieva la ratio decidendi, poiché la nullità affermata in appello derivava non da una forma legale ex art. 23 t.u.f., ma dall’inosservanza della forma convenzionalmente prevista nel regolamento di offerta, la cui violazione può essere fatta valere da entrambi i contraenti; il secondo perché generico e nuovo, non risultando che la questione della negligenza/omissione informativa della banca fosse stata specificamente trattata nei gradi di merito né adeguatamente illustrata nel ricorso. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale, poiché la compensazione delle spese era regolata dal testo dell’art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis e non risultava violato il relativo regime. Il giudizio si è quindi concluso con inammissibilità del ricorso principale e rigetto di quello incidentale, con regolazione delle spese a carico dei ricorrenti principali e soccombenza nei confronti della società di gestione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale degli investitori, ha rigettato il ricorso incidentale della banca e ha confermato la regolazione delle spese di lite: compensazione per un quarto tra gli investitori e la banca, con condanna dei primi al pagamento dei tre quarti residui, e condanna degli investitori al pagamento integrale delle spese in favore della società di gestione del risparmio succeduta alla precedente controparte. La Corte ha altresì dato atto, per quanto qui rileva, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti insieme ad altre norme per sostenere che gli ordini di disinvestimento non sarebbero soggetti al formalismo ritenuto dalla corte di merito; la Corte di cassazione rileva che tale censura non coglie la ratio decidendi
invocato per contestare la nullità per difetto di forma convenzionale; la Corte afferma che la nullità per violazione della forma pattuita è correttamente assimilata alla nullità per difetto di forma richiesta dalla legge
richiamato dai ricorrenti per escludere l'applicabilità del formalismo agli ordini di disinvestimento; la Corte osserva che la decisione di merito non ha applicato tale norma agli ordini singoli, ma ha valorizzato la forma convenzionale prevista nel regolamento di offerta
richiamato nel ricorso principale, senza che la Corte lo prenda a fondamento della decisione di merito
richiamato nel ricorso principale a sostegno della deducibilità della nullità
richiamato nel ricorso principale a sostegno delle doglianze sulla forma e sulla validità degli ordini
richiamato per sostenere la violazione dei doveri di correttezza della banca
richiamato per la responsabilità dell'intermediario per fatto dei dipendenti
richiamato per la fase precontrattuale e i doveri informativi
richiamato per interpretazione e buona fede nell'esecuzione del rapporto
richiamato per i doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto
richiamato dai ricorrenti senza decisività nella motivazione di legittimità
richiamato tra le norme dedotte nel secondo motivo
richiamato tra le norme dedotte nel secondo motivo
richiamato tra le norme dedotte nel secondo motivo
richiamato per i doveri dell'intermediario nei confronti del cliente
richiamato per la responsabilità della banca per il fatto dei dipendenti
richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo nella motivazione
artt. 26 e 29 reg. Consob n. 11522/1998
richiamati come disciplina di settore inerente agli ordini e alla condotta dell'intermediario
art. 2 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 47 Cost.
richiamato nel secondo motivo
la Corte ritiene legittima la compensazione delle spese nel regime applicabile ratione temporis e precisa che la versione successiva invocata dalla banca non si applica al giudizio introdotto nel 2002
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma sviluppa un rilievo diverso o non decisivo rispetto alla motivazione adottata dal giudice di merito.
- La nullità per inosservanza di una forma convenzionalmente pattuita riceve un trattamento giuridico analogo a quello della nullità per difetto di forma ad substantiam richiesta dalla legge e può essere fatta valere da entrambe le parti del rapporto.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non specificamente trattate nei gradi di merito senza allegare e indicare puntualmente dove esse siano state dedotte, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
- La censura che si fonda su un preteso inadempimento o comportamento omissivo della controparte deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha deciso solo su altri profili, la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.
- La disciplina della compensazione delle spese va applicata secondo la versione dell'art. 92 c.p.c. vigente al momento della proposizione del giudizio; le modifiche successive non incidono sui processi già introdotti salvo espressa previsione transitoria.
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