Cassazione Civile, Ordinanza n. 24688/2024 del 13/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF 2006 con cui l’Ufficio ha imputato alla socia, in ragione della sua partecipazione del 60% in una s.r.l., un maggior reddito da partecipazione corrispondente a utili extracontabili che assumeva conseguiti dalla società. L’accertamento verso la socia era fondato, in via derivata, su un previo accertamento societario notificato alla società e su processi verbali di constatazione della Guardia di finanza. In primo grado il ricorso della contribuente è stato accolto solo parzialmente; in appello l’Ufficio ha visto respingere il proprio gravame. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 132 c.p.c., per motivazione apparente della sentenza d’appello, ritenuta priva dell’ordine logico-giuridico e degli snodi essenziali della decisione; 2) violazione dell’art. 54 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’accertamento si basava su presunzioni legittime, trattandosi di società a ristretta base partecipativa.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato che, nel frattempo, nel giudizio relativo all’accertamento emesso nei confronti della società era intervenuto il giudicato esterno, poiché la sentenza che aveva rideterminato in misura minore il reddito societario era stata confermata dalla Cassazione. Poiché l’accertamento societario costituiva il presupposto oggettivamente pregiudiziale dell’accertamento emesso nei confronti della socia, il giudicato formatosi nel giudizio tra Fisco e società spiega efficacia riflessa anche nel giudizio relativo alla socia. Venuto meno, con decisione passata in giudicato, il presupposto dei maggiori utili extracontabili societari, è risultata illegittima anche la pretesa fiscale verso la socia nella parte corrispondente al maggiore utile non riconosciuto. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate integralmente, in considerazione del fatto che il rigetto è dipeso da un giudicato esterno formatosi successivamente alla sentenza impugnata.
Norme richiamate
La doglianza sulla motivazione apparente è stata respinta perché la decisione impugnata è stata ritenuta sorretta, nel risultato finale, dal sopravvenuto giudicato esterno che rendeva infondate le censure.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato quale parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dall’Ufficio per sostenere la legittimità dell’accertamento fondato su presunzioni; la Corte non ne ha fondato la decisione, avendo invece valorizzato il giudicato esterno.
È stato richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha però deciso la controversia sulla base dell’effetto preclusivo del giudicato esterno.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Indicati come base procedurale per la trattazione in adunanza camerale.
art. 65, comma 1, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
Richiamato per ribadire la funzione nomofilattica della Corte e il dovere di conoscere i propri precedenti.
art. 13, comma 1-q
La pronuncia ne esclude l’applicazione in ragione della natura soggettiva della parte soccombente, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario relativo al socio di una società a ristretta base partecipativa, l’accertamento emesso nei confronti della società costituisce presupposto oggettivamente pregiudiziale dell’accertamento imputato al socio per utili extracontabili.
- Se il giudicato formatosi nel giudizio tra Amministrazione finanziaria e società accerta l’insussistenza, anche parziale, dei maggiori ricavi o utili extracontabili, tale statuizione produce efficacia riflessa nel giudizio relativo al socio e travolge, per la corrispondente parte, l’avviso emesso nei suoi confronti.
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche quando si sia formato dopo la sentenza impugnata, purché la Corte ne possa prendere conoscenza tramite gli atti o i propri strumenti istituzionali di ricerca.
- In presenza di un giudicato esterno sopravvenuto che elimina il presupposto dell’accertamento derivato, le censure sulla motivazione o sulla prova possono restare assorbite o comunque risultare infondate in concreto.
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