Cassazione Civile, Ordinanza n. 05761/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società di persone per il recupero a tassazione di maggior reddito ai fini delle imposte sui redditi per un anno d’imposta, e distinti avvisi ai soci per imputazione per trasparenza del reddito societario ex art. 5 t.u.i.r. I contribuenti avevano ottenuto l’accoglimento dei ricorsi in primo grado. L’Agenzia proponeva appello, ma la Corte tributaria regionale lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di sei mesi per impugnare fosse scaduto prima di tenere conto della sospensione di undici mesi prevista dalla normativa emergenziale/condonistica. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 1, comma 199, l. 197/2022, dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 1 l. 742/1969, sostenendo che il termine di impugnazione andava calcolato prima secondo la sospensione feriale ordinaria e poi prorogato di undici mesi, con ulteriore slittamento al termine della sospensione feriale dell’anno successivo, sicché l’appello notificato era tempestivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il termine semestrale di impugnazione va calcolato secondo le regole ordinarie, considerando dapprima la sospensione feriale ordinaria; se tale termine cade nella finestra di sospensione prevista dall’art. 1, comma 199, l. 197/2022, esso è prorogato di undici mesi; se la nuova scadenza cade nel periodo feriale dell’anno successivo, opera anche la sospensione feriale ordinaria fino al primo giorno non festivo successivo. Applicando tali criteri, l’appello dell’Ufficio doveva ritenersi tempestivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché esamini l’appello nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura per violazione di legge, utilizzata per dedurre l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività.
art. 1, comma 199, l. 197/2022
per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023
La sospensione di undici mesi si aggiunge al termine processuale già determinato secondo le regole ordinarie; se la scadenza così calcolata ricade nel periodo di sospensione feriale, opera anche quest’ultima, salvo che la sospensione straordinaria assorba già il mese feriale nel caso concreto.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
Norma richiamata quale parametro per la disciplina dei termini di impugnazione nel processo tributario.
Il termine lungo di impugnazione va calcolato secondo la disciplina ordinaria, prima di applicare eventuali sospensioni speciali.
La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica anche ai termini per proporre impugnazione e, se la scadenza cade in agosto, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista da norme speciali si applica sul termine già determinato secondo la disciplina ordinaria, comprensiva della sospensione feriale, salvo diversa espressa previsione.
- Se, per effetto della sospensione straordinaria, il termine per proporre impugnazione viene a scadere nel mese di agosto, opera anche la sospensione feriale ordinaria e la scadenza è prorogata al primo giorno non festivo successivo al 31 agosto.
- L’assorbimento della sospensione feriale nella sospensione straordinaria riguarda l’ipotesi in cui il mese feriale cada interamente dentro il periodo eccezionale di sospensione; non esclude, invece, la riespansione della regola ordinaria quando, esaurita la sospensione eccezionale, la nuova scadenza cada nuovamente in agosto.
- Nel processo tributario, la tempestività dell’impugnazione va verificata con un computo sequenziale dei termini: termine base, eventuale sospensione feriale, eventuale proroga speciale, e infine ulteriore sospensione feriale se la nuova scadenza ricade nel relativo periodo.
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