Cassazione Civile, Ordinanza n. 05189/2026 del 07/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione; associazione di categoria; associazione di categoria; ente camerale)
La controversia
La controversia origina da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da ABI e ANIA per l’annullamento del decreto regionale di determinazione del numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Salerno spettanti alle organizzazioni imprenditoriali, in relazione alla successiva nomina dei componenti del consiglio camerale del settore accorpato "Trasporti - Spedizioni - Credito - Assicurazioni". A seguito di opposizione della Regione Campania, il ricorso era stato trasposto al TAR, che lo aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuta inoppugnabilità dell’atto presupposto. Il Consiglio di Stato, invece, accoglieva l’appello delle originarie ricorrenti, dichiarando inammissibile l’opposizione regionale perché notificata oltre il termine perentorio di cui all’art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, e disponeva la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, un vizio di giurisdizione: con il primo ha sostenuto che, una volta trasposto il ricorso straordinario, non sarebbe stato possibile sindacare dinanzi al giudice amministrativo la tardività dell’atto di opposizione, trattandosi di questione da esaminare solo nella sede giustiziale; con il secondo ha lamentato che il Consiglio di Stato avrebbe negato il proprio potere giurisdizionale disconoscendo efficacia di atto pubblico all’attestazione del dirigente UNEP sulla data di notifica, in violazione dell’art. 2700 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure non investissero la giurisdizione in senso proprio, ma questioni di merito o errores in procedendo interni alla giurisdizione amministrativa: il primo motivo riguardava infatti la corretta delimitazione delle questioni deducibili dopo la trasposizione del ricorso straordinario, mentre il secondo atteneva alla valutazione dell’efficacia probatoria di un documento e, quindi, al cattivo esercizio del potere giurisdizionale, non a un suo difetto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
termine perentorio di sessanta giorni
richiamato per la disciplina del termine per proporre l’opposizione al ricorso straordinario; nel caso concreto la Corte dà atto che il tema della sua violazione non integra un vizio di giurisdizione
invocati nel giudizio a monte; la sentenza impugnata aveva applicato l’art. 48, comma 3, c.p.c. per la restituzione del fascicolo dopo la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione
richiamato per la restituzione del fascicolo al fine della prosecuzione del giudizio nella sede straordinaria
richiamato per affermare che la giurisdizione amministrativa è presupposto del ricorso straordinario al Capo dello Stato
invocato dalla ricorrente per attribuire fede privilegiata all’attestazione del pubblico ufficiale sulla data di notifica; la Corte osserva che la valutazione della sua efficacia è giudizio di merito e non di giurisdizione
richiamato nel motivo di ricorso come base del sindacato per motivi attinenti alla giurisdizione
richiamato nel motivo di ricorso
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso
art. 111, comma 8, Cost.
richiamato nel motivo di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- L’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ricorre solo in caso di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non ricomprende gli errores in procedendo o il cattivo esercizio del potere del giudice speciale.
- La contestazione della tempestività di un atto processuale o dell’opposizione al ricorso straordinario, quando investe l’applicazione delle regole del procedimento, integra una questione interna alla giurisdizione e non un vizio di giurisdizione.
- La valutazione sull’efficacia probatoria di un atto o sulla qualificazione come atto pubblico di un documento attiene al merito dell’accertamento giudiziale e non può essere trasformata in censura di difetto di giurisdizione.
- Dopo la trasposizione del ricorso straordinario, le questioni che concernono il corretto esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo restano deducibili come errores iuris o in procedendo, ma non come motivi di giurisdizione.
- Il sindacato della Corte di cassazione sui motivi attinenti alla giurisdizione non può estendersi a censure che mirano solo a correggere la decisione nel merito o nel rito del giudice amministrativo.
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