Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05172/2026 del 07/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa dall'amministrazione regionale per la restituzione di acconti relativi ad attività formative finanziate nel triennio 2009-2011. Una fondazione diversa da quella destinataria originaria dell'ingiunzione ha proposto opposizione, sostenendo di essere subentrata alla fondazione destinataria in forza di un atto di fusione del 3 agosto 2016 e proponendo anche domanda riconvenzionale per un controcredito relativo ad ulteriori progetti finanziati. In primo grado l'opposizione è stata accolta e l'assessorato è stato condannato al pagamento di somme residue; in appello, però, la legittimazione attiva della fondazione opponente è stata esclusa perché la fusione non aveva mai ottenuto l'approvazione regionale necessaria e perché la fondazione originaria non risultava estinta secondo le procedure di legge. La fondazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 25 e 27 c.c., assumendo che lo statuto consentisse l'estinzione per delibera interna e che le delibere di fusione/estinzione non fossero mai state annullate; 2) violazione della disciplina sulle fondazioni e sul riconoscimento della personalità giuridica, deducendo inoltre l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in altro giudizio che avrebbe riconosciuto efficacia alla fusione e la successione nei rapporti; 3) violazione delle norme sul silenzio-assenso e sulla rinuncia alla personalità giuridica, sostenendo che la fondazione originaria avesse già perso la personalità giuridica; 4) violazione delle norme sul potere di vigilanza regionale, assumendo che la Regione non avesse alcun controllo su una fondazione con sede fuori Sicilia e operante anche fuori dal territorio regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata non su un vizio intrinseco della delibera di fusione, ma sul fatto che il procedimento di estinzione della fondazione originaria non era stato approvato dall'autorità amministrativa competente e che, quindi, non poteva dirsi validamente sorta una nuova fondazione succeduta nei rapporti della precedente. La Corte ha inoltre osservato che il giudicato esterno invocato non era dedotto in modo autosufficiente e, comunque, non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione se formatosi nel corso del giudizio di merito. Ha infine ribadito che nel sistema non esiste la figura della fondazione non riconosciuta: la personalità giuridica si acquista mediante le procedure previste dal D.P.R. n. 361/2000 o, per gli enti del terzo settore, tramite il meccanismo speciale dell'iscrizione nel RUNTS, senza che ciò abbia nel caso concreto dimostrazione di avvenuto riconoscimento. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 25 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della fondazione e delle modifiche statutarie, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione, che ha confermato la centralità del mancato riconoscimento/approvazione amministrativa.

  • art. 27 c.c.

    Richiamato per affermare che le cause di estinzione possono essere previste nell'atto costitutivo e nello statuto; la Corte ha però osservato che l'estinzione efficace richiede il rispetto delle procedure di legge e dell'approvazione dell'autorità competente.

  • L. 6 giugno 2016, n. 106, artt. 2 e 3

    art. 2 lett. c); art. 3 lett. d) ed e)

    Invocata dalla ricorrente per sostenere il proprio subentro; la Corte non vi ha riconosciuto rilievo decisivo rispetto alla necessità del riconoscimento della personalità giuridica secondo la disciplina applicabile.

  • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

    È richiamato quale disciplina generale del riconoscimento delle persone giuridiche; la Corte ribadisce che la personalità giuridica si acquista mediante il procedimento previsto da tale decreto.

  • art. 20, comma 2-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato per sostenere la formazione di silenzio-assenso sulla rinuncia alla personalità giuridica; la Corte non accoglie la tesi e valorizza invece la necessità di una procedura formale di estinzione.

  • art. 7, l.r. sic. 5 aprile 2011, n. 5

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di poteri regionali e/o il silenzio amministrativo; non ritenuto sufficiente a superare il diniego di approvazione e l'assenza di riconoscimento.

  • d.lgs. 29 gennaio 1997, n. 26, art. 1

    Invocato per negare alla Regione siciliana poteri di controllo sulla fondazione; la Corte ha ritenuto assorbente il fatto che mancasse il riconoscimento della personalità giuridica del nuovo ente.

  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 14

    Richiamato in relazione ai poteri regionali di vigilanza; non ha inciso sull'esito, poiché il decisivo ostacolo era l'assenza di personalità giuridica del soggetto ricorrente.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22

    Richiamato per precisare che le fondazioni del Terzo settore possono acquistare la personalità giuridica tramite iscrizione nel RUNTS in deroga al D.P.R. n. 361/2000, ma solo se rientrano nella relativa disciplina.

  • D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

    La Corte chiarisce che il Codice del Terzo settore non ha introdotto la figura della fondazione non riconosciuta, ma solo una modalità alternativa di riconoscimento per gli enti del Terzo settore.

Massime di principio

  • La legittimazione processuale e sostanziale di una fondazione presuppone il regolare acquisto della personalità giuridica secondo la procedura prevista dalla legge; non è configurabile, nell'ordinamento ordinario, una fondazione che agisca come soggetto di diritto senza riconoscimento.
  • L'atto di fusione o di estinzione di una fondazione non basta, da solo, a produrre il subentro in rapporti attivi e passivi se la procedura legale di approvazione/riconoscimento non si è perfezionata.
  • Il giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di merito non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se la parte non dimostra di averlo tempestivamente introdotto nei gradi di merito e non ne assicura la specifica autosufficienza nel ricorso.
  • Le questioni relative alla spettanza di poteri di vigilanza o controllo dell'autorità pubblica non superano, di per sé, il difetto originario di personalità giuridica del soggetto che agisce o resiste in giudizio.
  • Il Codice del Terzo settore introduce una modalità speciale di acquisto della personalità giuridica per gli enti che vi rientrano, ma non legittima la configurazione generale di fondazioni non riconosciute al di fuori di tale ambito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.