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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05178/2026 del 07/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un creditore procedente aveva chiesto in giudizio la restituzione di € 176,75, somma da lui anticipata per l'imposta di registrazione relativa a un'ordinanza di assegnazione di somme emessa in un'espropriazione presso terzi promossa contro la società assicuratrice. Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Roma, investito dell'appello, lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la causa fosse stata decisa secondo equità e che, quindi, l'impugnazione fosse soggetta ai limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Il ricorrente ha quindi censurato: (1) la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la pronuncia di inammissibilità dell'appello fosse immotivata e comunque errata perché il primo giudice non aveva deciso secondo equità; (2) la carenza motivazionale e la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per non avere il giudice d'appello esaminato il merito della domanda, inclusa l'ammissibilità della richiesta di rimborso e la legittimazione passiva della società debitrice esecutata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello, perché la domanda introduttiva aveva ad oggetto un credito liquido e determinato di importo largamente inferiore al limite di € 1.100,00 e la clausola con cui si chiedeva, in via alternativa, la condanna alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia non era idonea, in assenza di ulteriori indici interpretativi, a trasformare la domanda in una pretesa di valore indeterminato o a superare il limite della giurisdizione di equità necessaria del giudice di pace. Di conseguenza, il giudice d'appello aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità del gravame; il merito non andava esaminato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di difese della parte intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte non ravvisa nullità o mancanza testuale di motivazione nella decisione impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la motivazione del giudice d'appello è ritenuta sufficiente.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    L'appello contro la sentenza del giudice di pace è inammissibile quando la decisione è resa secondo equità nei limiti previsti dalla legge; nel caso concreto il valore della causa ricadeva in tale ambito.

  • art. 112 c.p.c.

    La richiesta alternativa di somma maggiore o minore non è considerata mera formula di stile nelle domande risarcitorie con incertezza sul quantum, ma nel caso di credito liquido non può alterare il valore della domanda.

  • art. 14 c.p.c.

    Per la determinazione del valore della causa si applica la presunzione di valore eguale alla competenza del giudice adito; in mancanza di contestazione, il valore resta fissato nei limiti della competenza.

  • artt. 10 e ss. c.p.c.

    Il valore della causa va determinato secondo i criteri generali di legge, non in base al solo importo indicato ai fini del contributo unificato.

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per individuare il limite della decisione secondo equità necessaria del giudice di pace, pari al valore massimo previsto per le relative controversie.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma evocata nei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale, ma le censure non sono accolte.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo come parametri della valutazione delle prove; il motivo è assorbito dal rigetto del primo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Per stabilire se la sentenza del giudice di pace sia appellabile senza i limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo al valore effettivo della causa secondo i criteri legali, e non al solo tenore letterale della decisione o all'importo indicato ai fini del contributo unificato.
  • Quando la domanda riguarda un credito liquido e determinato, la clausola con cui si chiede anche la condanna alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia non vale, da sola, a rendere la domanda di valore indeterminato né a sottrarla alla disciplina dell'equità necessaria.
  • La richiesta alternativa di una somma diversa e maggiore può impedire la qualificazione come clausola di stile solo se è sorretta da oggettivi indici interpretativi che evidenzino un'incertezza reale sul quantum; in mancanza, essa non incide sul valore della domanda.
  • Non è consentito usare formule generiche sulla somma 'da liquidarsi secondo giustizia' per eludere il limite legale della competenza/equità del giudice di pace quando il credito azionato è già integralmente determinato.
  • Se l'appello è correttamente dichiarato inammissibile per applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., il giudice del gravame non deve esaminare il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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