Cassazione Civile, Ordinanza n. 05178/2026 del 07/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un creditore procedente aveva chiesto in giudizio la restituzione di € 176,75, somma da lui anticipata per l'imposta di registrazione relativa a un'ordinanza di assegnazione di somme emessa in un'espropriazione presso terzi promossa contro la società assicuratrice. Il Giudice di pace di Roma aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Roma, investito dell'appello, lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la causa fosse stata decisa secondo equità e che, quindi, l'impugnazione fosse soggetta ai limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Il ricorrente ha quindi censurato: (1) la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la pronuncia di inammissibilità dell'appello fosse immotivata e comunque errata perché il primo giudice non aveva deciso secondo equità; (2) la carenza motivazionale e la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per non avere il giudice d'appello esaminato il merito della domanda, inclusa l'ammissibilità della richiesta di rimborso e la legittimazione passiva della società debitrice esecutata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello, perché la domanda introduttiva aveva ad oggetto un credito liquido e determinato di importo largamente inferiore al limite di € 1.100,00 e la clausola con cui si chiedeva, in via alternativa, la condanna alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia non era idonea, in assenza di ulteriori indici interpretativi, a trasformare la domanda in una pretesa di valore indeterminato o a superare il limite della giurisdizione di equità necessaria del giudice di pace. Di conseguenza, il giudice d'appello aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità del gravame; il merito non andava esaminato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di difese della parte intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione; la Corte non ravvisa nullità o mancanza testuale di motivazione nella decisione impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione; la motivazione del giudice d'appello è ritenuta sufficiente.
art. 339, comma 3, c.p.c.
L'appello contro la sentenza del giudice di pace è inammissibile quando la decisione è resa secondo equità nei limiti previsti dalla legge; nel caso concreto il valore della causa ricadeva in tale ambito.
art. 112 c.p.c.
La richiesta alternativa di somma maggiore o minore non è considerata mera formula di stile nelle domande risarcitorie con incertezza sul quantum, ma nel caso di credito liquido non può alterare il valore della domanda.
art. 14 c.p.c.
Per la determinazione del valore della causa si applica la presunzione di valore eguale alla competenza del giudice adito; in mancanza di contestazione, il valore resta fissato nei limiti della competenza.
artt. 10 e ss. c.p.c.
Il valore della causa va determinato secondo i criteri generali di legge, non in base al solo importo indicato ai fini del contributo unificato.
art. 113, comma 2, c.p.c.
Richiamato per individuare il limite della decisione secondo equità necessaria del giudice di pace, pari al valore massimo previsto per le relative controversie.
art. 360 c.p.c.
Norma evocata nei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale, ma le censure non sono accolte.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nel secondo motivo come parametri della valutazione delle prove; il motivo è assorbito dal rigetto del primo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Per stabilire se la sentenza del giudice di pace sia appellabile senza i limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo al valore effettivo della causa secondo i criteri legali, e non al solo tenore letterale della decisione o all'importo indicato ai fini del contributo unificato.
- Quando la domanda riguarda un credito liquido e determinato, la clausola con cui si chiede anche la condanna alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia non vale, da sola, a rendere la domanda di valore indeterminato né a sottrarla alla disciplina dell'equità necessaria.
- La richiesta alternativa di una somma diversa e maggiore può impedire la qualificazione come clausola di stile solo se è sorretta da oggettivi indici interpretativi che evidenzino un'incertezza reale sul quantum; in mancanza, essa non incide sul valore della domanda.
- Non è consentito usare formule generiche sulla somma 'da liquidarsi secondo giustizia' per eludere il limite legale della competenza/equità del giudice di pace quando il credito azionato è già integralmente determinato.
- Se l'appello è correttamente dichiarato inammissibile per applicazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., il giudice del gravame non deve esaminare il merito della controversia.
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