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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05186/2026 del 07/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui un soggetto, qualificatosi erede e successore del padre titolare di un’impresa individuale di commercio di bestiame, otteneva un decreto ingiuntivo per il prezzo di una vendita di bestiame, oltre accessori, nei confronti di due convenuti, in via solidale e a titolo di risarcimento del danno asseritamente derivante da una condotta calunniosa già accertata in sede penale. L’opposizione di uno dei destinatari conduceva il Tribunale a revocare il decreto, ritenendo non provata la qualità di successore del ricorrente, ritenendo che l’obbligazione di pagamento gravasse su una società e non sulla persona fisica evocata, ed escludendo anche la responsabilità extracontrattuale per difetto di nesso causale. In appello, il nuovo ricorrente si dichiarava erede del padre e titolare della ditta individuale, ma la Corte territoriale dichiarava l’impugnazione inammissibile perché l’appellante risultava terzo rispetto al giudizio di primo grado, nel quale aveva agito un diverso soggetto (indicato come erede e successore a titolo particolare del padre, ma in proprio), con conseguente difetto di legittimazione a impugnare; la Corte richiamava la regola per cui possono impugnare solo le parti del processo o i loro eredi/successori, mentre il terzo deve semmai intervenire in appello o proporre opposizione di terzo. Con il primo motivo di ricorso per cassazione si deduceva violazione dell’art. 111, quarto comma, c.p.c., sostenendo che la qualità di erede avrebbe comunque legittimato l’impugnazione perché la sentenza produce effetti anche verso il successore a titolo particolare e perché il ricorrente sarebbe divenuto unico erede e titolare dell’impresa. Con il secondo motivo si denunciava violazione degli artt. 651 e 654 c.p.p., dell’art. 185 c.p. e dell’art. 2043 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice civile non avesse attribuito efficacia di giudicato alle sentenze penali irrevocabili di condanna per calunnia e non avesse considerato il danno patrimoniale derivante dal mancato incasso del prezzo. Con il terzo motivo si censurava la cancellazione, disposta dalla Corte d’appello, di alcune espressioni dell’atto di appello ritenute sconvenienti e ingiuriose, sostenendo che si trattasse solo di reazioni emotive prive di intento offensivo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la decisione impugnata si fondava non sulla mancanza della qualità di erede del padre, ma sulla circostanza che il giudizio di primo grado era stato promosso da un soggetto diverso, sicché il ricorrente era terzo rispetto alla sentenza e non aveva legittimazione a impugnare; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché del tutto estraneo alla ratio decidendi della sentenza d’appello, che era fondata esclusivamente sulla questione processuale della legittimazione; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la cancellazione delle frasi sconvenienti e ingiuriose costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice, sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione assente o viziata, evenienza che non ricorreva. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione del soggetto che aveva proposto l’impugnazione, ritenendo che egli fosse terzo rispetto al giudizio di primo grado e non una parte del processo; ha escluso che potessero essere esaminati i motivi relativi al giudicato penale e al danno da calunnia, perché assorbiti dalla preliminare ragione processuale; ha ritenuto infine insindacabile in sede di legittimità, nei limiti dedotti, la cancellazione di espressioni offensive contenute nell’atto di appello. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, distratte in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, quarto comma, c.p.c.

    La legittimazione a impugnare spetta alle parti del processo e ai loro eredi o successori a titolo particolare; il terzo rimasto estraneo al giudizio non può proporre impugnazione, ma deve utilizzare gli strumenti dell’intervento in appello o dell’opposizione di terzo.

  • art. 344 c.p.c.

    È indicato come rimedio esperibile dal terzo che voglia far valere le proprie ragioni nel grado di appello, in alternativa all’impugnazione diretta.

  • art. 404 c.p.c.

    È richiamato come rimedio dell’opposizione di terzo per chi sia rimasto estraneo al giudizio definito dalla sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere l’efficacia del giudicato anche verso il successore, ma la Corte evidenzia che tale argomento non supera il punto decisivo della sua estraneità al giudizio di primo grado.

  • art. 651 c.p.p.

    È invocato per affermare l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, ma la Corte non esamina il merito della questione perché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

  • art. 654 c.p.p.

    È invocato insieme all’art. 651 c.p.p. per sostenere l’efficacia vincolante del giudicato penale nel processo civile; la Corte reputa la censura irrilevante rispetto alla ratio della decisione di appello.

  • art. 185 c.p.

    È richiamato come base della pretesa risarcitoria derivante dal reato, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non pertinente rispetto alla ragione processuale della sentenza impugnata.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria, ma la Corte non entra nel merito del presupposto aquiliano poiché la causa è stata definita per difetto di legittimazione a impugnare.

  • artt. 88 e 89 c.p.c.

    Fondano il potere del giudice di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti o ingiuriose dagli atti difensivi; tale potere è discrezionale e, se adeguatamente motivato, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per il meccanismo di calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 2055 c.c.

    È menzionato solo come base dell’azione solidale risarcitoria inizialmente proposta, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • La legittimazione a impugnare spetta alle sole parti del processo in cui è stata pronunciata la sentenza, non al terzo estraneo, anche se costui affermi di essere il titolare sostanziale del rapporto dedotto in giudizio; in tal caso il rimedio è l’opposizione di terzo o, se del caso, l’intervento in appello.
  • Ai fini della legittimazione processuale occorre guardare alle allegazioni e alla qualità spesa nell’atto introduttivo del primo grado: se il giudizio è stato introdotto da un soggetto diverso dal preteso titolare successivamente evocato, non si configura successione nel processo in favore di quest’ultimo.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se si limita a prospettare questioni astratte o comunque non idonee a superare la ragione decisiva posta a base della decisione.
  • Le questioni di merito, come l’efficacia del giudicato penale nel civile o la sussistenza del danno risarcibile, restano assorbite quando la decisione di appello è definita su una preliminare questione processuale dirimente.
  • La cancellazione di espressioni sconvenienti o ingiuriose dagli scritti difensivi rientra nel potere discrezionale del giudice, che è esercitabile anche d’ufficio e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e pertinente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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