Cassazione Civile, Ordinanza n. 05175/2026 del 07/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, ritenendo assorbita ogni altra questione e superflua l'analisi dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Ha escluso invece la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un privato aveva agito per ottenere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo dovuto in base a una polizza contro il furto relativa a un'imbarcazione a motore di sua proprietà ma condotta in leasing, chiedendo che l'importo fosse corrisposto anche in favore della società di leasing. L'assicuratore, a sua volta, aveva chiamato in giudizio la società ormeggiatrice dell'imbarcazione, ritenuta la effettiva responsabile del danno, per ottenerne la condanna a tenerlo indenne per quanto eventualmente dovuto agli assicurati. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: il ricorrente non aveva depositato, entro il termine perentorio dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata corredata della relazione di notificazione, nonostante avesse indicato che la sentenza gli era stata notificata; inoltre, la pubblicazione della decisione impugnata era anteriore di oltre sessanta giorni alla notificazione del ricorso, sicché non risultava superata la prova di resistenza sulla tempestività dell'impugnazione ex art. 325, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il mancato deposito, nel termine perentorio, della copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relazione di notificazione comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 325, comma 2, c.p.c.
Ai fini della tempestività dell'impugnazione rileva il termine breve; se la sentenza è stata pubblicata da oltre sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso e manca la prova della notificazione della sentenza stessa, non può dirsi superata la prova di resistenza.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Consentono la trattazione in camera di consiglio del ricorso e il deposito di memoria da parte del controricorrente.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per la condanna aggravata del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza di improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto e nei limiti di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione è un adempimento perentorio; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso quando la sentenza risulti notificata o comunque quando sia necessario verificare il rispetto del termine breve.
- Quando non sia provata la notificazione della sentenza impugnata e la pubblicazione sia anteriore di oltre sessanta giorni alla notificazione del ricorso, non è possibile ritenere dimostrata la tempestività dell'impugnazione solo sulla base di allegazioni di parte.
- L'improcedibilità del ricorso assorbe l'esame dei motivi di ricorso, poiché impedisce l'accesso al merito delle censure.
- La declaratoria di improcedibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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