Cassazione Civile, Ordinanza n. 23781/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva negato a un cittadino nigeriano il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale. La procura apposta in calce al ricorso indicava l'impugnazione del decreto, ma non conteneva alcuna certificazione del difensore circa la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; era presente soltanto l'autenticazione della firma con la formula "è autentica". La Corte esamina comunque sommariamente i motivi e osserva che risultano in parte diretti a contestare la valutazione di merito basata su COI specificamente indicate e, per uno dei motivi, anche nuovi, ma tale verifica non incide sulla decisione di inammissibilità per nullità della procura.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché la procura speciale non è valida ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del D.Lgs. n. 25 del 2008: manca la certificazione del difensore che attesti la data di conferimento successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole. Non vi è pronuncia sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13
Per le controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole e il difensore deve certificarne la posteriorità; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3
La disciplina speciale della procura per cassazione nelle controversie di protezione internazionale non si esaurisce nei requisiti ordinari del deposito degli atti e dei documenti.
Il potere di autentica del difensore, da solo, non basta: serve anche la certificazione della posteriorità della procura quando richiesta dalla disciplina speciale.
Richiamato come fonte della modifica normativa che ha introdotto il requisito speciale della procura posteriore.
Richiamata come legge Minniti, nel cui contesto è stata prevista una vacatio legis per l'adeguamento degli operatori.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 3, 10, 24, 111 Cost.
Sono richiamati solo come parametri della questione di legittimità costituzionale rimessa, ma la Corte ne esclude la rilevanza nel caso concreto.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione alla compatibilità con il diritto dell'Unione e con la direttiva 2013/32/UE, ma la questione non incide sulla decisione adottata.
direttiva 2013/32/UE
Richiamata nel contesto della questione di legittimità costituzionale sollevata in altra ordinanza, senza rilievo decisorio nel caso esaminato.
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
Richiamati ai fini del dubbio di compatibilità costituzionale/eurounitaria, ma non applicati per decidere la controversia.
artt. 47, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati solo nel quadro della questione di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria.
artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU
Richiamati solo nel quadro della questione di legittimità costituzionale e di compatibilità convenzionale.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione è ammissibile solo se rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica espressamente tale posteriorità.
- La sola autentica della firma del difensore non vale a sanare la mancanza della certificazione della data di conferimento della procura, quando la disciplina speciale la richiede come requisito di ammissibilità.
- L'indicazione nel testo della procura del provvedimento da impugnare o della data di rilascio, se non accompagnata dalla certificazione del difensore sulla posteriorità, non è sufficiente a rendere valida la procura.
- L'inammissibilità del ricorso per nullità della procura può essere dichiarata senza attendere la decisione sulla questione di legittimità costituzionale se la questione non è rilevante ai fini del decidere.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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