Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/12/2018 n. 33434 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio aveva rideterminato il reddito personale della contribuente imputandole, in proporzione alla partecipazione sociale, il maggior reddito d'impresa accertato nei confronti della società, oltre alla relativa IVA, in seguito alla vendita di un terreno a un valore superiore a quello dichiarato. La contribuente sosteneva che la vendita, avvenuta il 19 aprile 2002, fosse stata effettuata dalla società semplice risultante dalla trasformazione della precedente s.a.s., perfezionata il 13 febbraio 2002, e non dalla s.a.s. destinataria dell'accertamento. L'Ufficio contestava tale ricostruzione, sostenendo che la trasformazione avesse natura meramente organizzativa e non comportasse l'estinzione della società originaria, anche considerata l'identità della compagine e dell'oggetto sociale. In Cassazione l'Ufficio denunciava la violazione dell'art. 2498 c.c. e l'omessa motivazione su tali circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i due motivi di ricorso, rilevando preliminarmente la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cioè la società e tutti i soci coinvolti nell'accertamento unitario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in diversa composizione, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La questione sostanziale relativa agli effetti della trasformazione da s.a.s. a s.s. è rimasta impregiudicata.

Norme richiamate

  • Art. 2498 del codice civile

    La trasformazione societaria non determina, in linea generale, l'estinzione di un soggetto e la nascita di un altro, ma costituisce una modificazione dell'organizzazione del medesimo soggetto, che conserva diritti, obblighi e rapporti processuali.

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    L'unitarietà dell'accertamento relativo alle società di persone comporta l'imputazione automatica del reddito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione del reddito.

    L'accertamento del reddito della società di persone e quello dei soci costituiscono normalmente un'unica fattispecie, con conseguente necessità di trattare congiuntamente le posizioni della società e di tutti i soci, salvo questioni strettamente personali.

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Quando la controversia tributaria coinvolge inscindibilmente società e soci, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione determina la nullità del giudizio.

  • Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente, nei casi compatibili, la riunione di controversie connesse, così da evitare decisioni contrastanti e assicurare una trattazione coordinata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto l'Ufficio lo aveva invocato con riferimento all'art. 2498 c.c.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile

    Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; l'Ufficio lo aveva invocato sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente esaminato l'identità di compagine e oggetto sociale tra le due società.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie fondate su un accertamento unitario riguardante una società di persone e il reddito imputato ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari. La causa non può essere validamente decisa senza la partecipazione di tutti.
  • La mancata integrazione del contraddittorio costituisce una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e normalmente comporta la cassazione della decisione con rinvio al primo giudice.
  • La trasformazione di una società, di regola, non cancella i rapporti giuridici e fiscali precedenti: il soggetto trasformato conserva diritti, obblighi e responsabilità, anche se cambia forma societaria.
  • La continuità sostanziale può essere valutata considerando, tra gli altri elementi, l'identità dei soci, dell'oggetto sociale e dei rapporti patrimoniali; tuttavia la qualificazione concreta della trasformazione deve essere esaminata dal giudice di merito.
  • Quando società e soci impugnano separatamente lo stesso accertamento, è opportuno verificare tempestivamente la possibilità di riunire i giudizi o di integrare il contraddittorio, per evitare nullità e giudicati contrastanti.
  • La decisione non stabilisce chi abbia ragione sulla validità dell'accertamento o sugli effetti della trasformazione: il rinvio riapre il giudizio davanti al giudice di primo grado, che dovrà decidere dopo aver coinvolto tutte le parti necessarie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.