Sentenza del 27/12/2018 n. 3675 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ICI - Soggettività passiva - Società di gestione dei risparmi (SGR) - Imputazione del carico fiscale a ciascun fondo immobiliare gestito - Onere a carico della società- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La SGR ha impugnato l'avviso ICI di complessivi € 2.296.814, contestando, da un lato, l'inclusione nell'accertamento di immobili appartenenti a fondi diversi gestiti dalla stessa società, in violazione del principio di separazione dei patrimoni; dall'altro, l'applicabilità delle esenzioni ICI previste per gli immobili pubblici destinati a finalità istituzionali o previdenziali. Ha inoltre contestato la quantificazione delle spese processuali liquidate dalla CTP.
La decisione
La CTR Puglia ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento ICI. Ha stabilito che, ai fini ICI, il soggetto passivo è la SGR, quale titolare formale degli immobili dei fondi, e che spetta alla stessa società imputare internamente il carico fiscale ai singoli fondi, senza che il Comune debba distinguere i patrimoni gestiti. Ha escluso l'applicabilità alle SGR del regime agevolativo previsto per le società di cartolarizzazione e per gli enti pubblici, poiché i fondi immobiliari perseguono finalità reddituali e non la mera dismissione del patrimonio pubblico. L'appello è stato accolto solo quanto alle spese: la condanna di primo grado è stata ridotta da € 30.000 a € 18.500; le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36, comma 4, D.Lgs. n. 58/1998 (TUF)
Divieto di confusione tra i patrimoni dei fondi gestiti dalla medesima SGR.
La separazione patrimoniale tutela gli investitori e impedisce che il patrimonio di un fondo sia aggredito per obbligazioni riferibili ad altri fondi o alla SGR, ma non incide sulla soggettività passiva ICI nei rapporti con il Comune. La SGR resta il proprietario formale e deve imputare internamente il tributo al fondo corretto.
Art. 4, commi 1 e 2, D.L. n. 351/2001
Le disposizioni degli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti di beni immobili ai fondi comuni di investimento.
Il rinvio alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione non è automatico: le norme possono essere estese ai fondi immobiliari solo se compatibili con la loro struttura e finalità.
Art. 2, comma 6, D.L. n. 351/2001
Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento.
La disposizione riguarda le società di cartolarizzazione e mantiene le eventuali esenzioni in capo agli enti pubblici che continuano a gestire gli immobili durante la procedura di dismissione. Non trasferisce tali esenzioni alle SGR che gestiscono fondi immobiliari destinati a produrre reddito.
Art. 7, comma 1, lettere a) e i), D.Lgs. n. 504/1992
Esenzioni ICI per immobili dello Stato e degli enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, nonché per immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività previdenziali e assistenziali.
Le esenzioni sono eccezionali e di stretta interpretazione. Non spettano automaticamente a una SGR privata o ai fondi immobiliari per il solo fatto che gli immobili provengano dal patrimonio pubblico o siano utilizzati da enti pubblici.
Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
Riduzione del compenso in caso di difesa dell'ente impositore mediante propri funzionari.
La riduzione deve essere applicata nella liquidazione delle spese processuali quando il Comune è rappresentato da propri dipendenti o funzionari.
D.M. n. 55/2014
I compensi devono essere determinati secondo i parametri tabellari e distinti per ciascuna fase processuale.
La liquidazione delle spese deve consentire la verifica dello scaglione e dei parametri applicati, distinguendo le diverse fasi del giudizio; una liquidazione unitaria e non adeguatamente motivata può essere rideterminata.
Cass. civ., Sez. I, n. 16605/2010
I fondi comuni d'investimento costituiscono patrimoni separati della SGR che li ha istituiti; l'immobile acquistato nell'interesse del fondo deve essere intestato alla SGR.
La SGR è il titolare formale dei beni del fondo, mentre il fondo costituisce un patrimonio separato. Tale assetto giustifica l'individuazione della SGR quale soggetto passivo dell'ICI.
Massime di principio
- Nei fondi immobiliari, la separazione patrimoniale tra fondi diversi opera principalmente nei rapporti interni e a tutela degli investitori; non impedisce al Comune di rivolgere l'accertamento alla SGR titolare formale degli immobili.
- La SGR deve organizzare la contabilità e l'imputazione interna del tributo distinguendo gli immobili appartenenti ai diversi fondi gestiti, ma tale distinzione non è necessariamente condizione di validità dell'avviso emesso nei suoi confronti.
- Le esenzioni fiscali previste per lo Stato e gli enti pubblici non si trasferiscono automaticamente ai fondi immobiliari o alle SGR private dopo il conferimento degli immobili.
- Il semplice fatto che un immobile provenga dal patrimonio pubblico o continui a essere utilizzato da un ente pubblico non basta a ottenere l'esenzione: occorre verificare puntualmente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
- Le norme agevolative riferite alle operazioni di cartolarizzazione non sono estensibili ai fondi immobiliari quando questi perseguono finalità di investimento e produzione di reddito anziché la mera dismissione del patrimonio.
- In caso di contestazione delle spese processuali, la liquidazione deve rispettare lo scaglione di valore, la distinzione per fasi e le riduzioni previste quando l'ente pubblico è difeso da propri funzionari.
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