Sentenza del 27/12/2018 n. 3672 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Iva - Contraddittorio preventivo - Omessa attivazione - Produzione in giudizio dei registri - Fondatezza delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto allegare nella fase amministrativa - Nullità del provvedimento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta limitatamente all’IVA. L’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo ha determinato la nullità dell’avviso di accertamento nella parte relativa al tributo armonizzato, poiché il contribuente ha dimostrato che il confronto preventivo avrebbe potuto incidere concretamente sul contenuto dell’accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento per omessa attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale. In giudizio ha prodotto i registri IVA, dai quali risultava che l’IVA sugli acquisti non era stata detratta in sede di accertamento. Tale documentazione dimostra concretamente quali argomentazioni e quali elementi il contribuente avrebbe potuto sottoporre all’Amministrazione durante la fase amministrativa, soddisfacendo così la cosiddetta "prova di resistenza".
Norme richiamate
Principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati
Per i tributi armonizzati, come l’IVA, l’Amministrazione deve consentire al contribuente di interloquire prima dell’emissione dell’atto, quando previsto dai principi dell’ordinamento unionale. La violazione comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto presentare e la loro potenziale rilevanza.
IVA quale tributo armonizzato
L’IVA rientra nell’ambito dei tributi armonizzati dell’Unione europea; pertanto, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può determinare la nullità dell’accertamento, purché sia superata la prova di resistenza.
Massime di principio
- La sola omessa attivazione del contraddittorio preventivo non è sempre sufficiente a ottenere l’annullamento dell’accertamento: il contribuente deve indicare e, per quanto possibile, documentare quali elementi avrebbe prodotto nella fase amministrativa.
- La produzione in giudizio di documenti contabili pertinenti, come i registri IVA, può soddisfare la prova di resistenza quando dimostra che l’accertamento si fondava su un presupposto errato o incompleto.
- In materia di IVA, la violazione del contraddittorio preventivo può comportare la nullità dell’atto, ma l’effetto può essere limitato alla sola parte relativa al tributo armonizzato.
- Per contestare efficacemente un accertamento, è opportuno collegare ogni documento prodotto alla specifica difesa che sarebbe stata formulata davanti all’Amministrazione e spiegare come essa avrebbe potuto modificare il risultato dell’accertamento.
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