Sentenza del 27/12/2018 n. 3666 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Ires - Finanziamento infruttifero soci - Fittizietà operazioni - Prova - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presunzione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima: la combinazione tra importo elevato, infruttuosità, assenza di una valida giustificazione economica e carenza di documentazione consente di considerare il finanziamento solo apparentemente reale. Ne deriva la possibilità di ricondurre le somme a redditi d'impresa non contabilizzati, con conseguente conferma dell'accertamento ai fini IRES.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato la genuinità di un finanziamento infruttifero concesso dai soci alla società, ritenendolo un'operazione meramente contabile e, presumibilmente, il reimpiego di ricavi o redditi d'impresa non contabilizzati. L'importo era particolarmente elevato, non risultava giustificato da specifiche esigenze di cassa o liquidità, mancava un'adeguata documentazione sulle modalità di effettiva corresponsione delle somme e non erano disponibili elementi per verificare la coerenza tra i redditi dichiarati dai soci finanziatori e l'entità del finanziamento.
Norme richiamate
Principi in materia di accertamento presuntivo e prova dei ricavi non contabilizzati
Anche in assenza di una prova diretta dell'inesistenza del finanziamento, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti desunte dall'antieconomicità dell'operazione e dalla sua mancata documentazione.
Disciplina IRES
Ai fini della determinazione del reddito imponibile, somme formalmente indicate come finanziamenti dei soci possono essere riqualificate quando gli elementi concreti dimostrano che l'operazione è fittizia e dissimula ricavi o redditi d'impresa non dichiarati.
Massime di principio
- Un finanziamento soci infruttifero di importo molto elevato non è automaticamente illecito o fittizio, ma richiede una concreta giustificazione economica e una documentazione completa.
- L'assenza di contratti, tracciabilità dei versamenti, delibere, scritture contabili coerenti e prove della capacità reddituale dei soci può consentire all'Amministrazione di presumere la natura fittizia dell'operazione.
- La sproporzione tra redditi dichiarati dai soci e somme da essi asseritamente finanziate costituisce un importante indice di inattendibilità del finanziamento.
- Per superare la presunzione, la società e i soci devono dimostrare l'effettiva erogazione delle somme, la loro provenienza lecita e la ragione economica dell'operazione, oltre alle effettive esigenze finanziarie della società.
- La valutazione fiscale considera la sostanza economica dell'operazione e non soltanto la sua qualificazione formale nelle scritture contabili.
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