Sentenza del 27/12/2018 n. 3668 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Transazione fiscale - Iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia del credito - Imposta ipotecaria ed Imposta di bollo - Esenzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva richiesto 933.793 euro per imposta ipotecaria e imposta di bollo relative all'iscrizione di un'ipoteca volontaria concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione e di una transazione fiscale. La società ha contestato l'avviso sostenendo che l'iscrizione era stata eseguita nell'interesse dello Stato, poiché garantiva il pagamento di un debito erariale, e quindi beneficiava dell'esenzione prevista per le formalità eseguite nell'interesse delle amministrazioni statali. Ha inoltre sostenuto che la richiesta fiscale fosse incompatibile con la finalità della transazione fiscale e che la prenotazione a debito potesse comportare il pagamento solo in caso di inadempimento, non verificatosi nel caso concreto.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva respinto il ricorso. In appello, la Commissione Tributaria Regionale di Bari ha riformato la decisione, ritenendo che l'iscrizione dell'ipoteca volontaria, essendo posta a garanzia del debito erariale oggetto di transazione fiscale, fosse eseguita in favore, a vantaggio e nell'interesse dello Stato. Ha pertanto applicato l'esenzione da imposta ipotecaria e da imposta di bollo, annullato l'avviso di liquidazione e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di difesa di entrambi i gradi, liquidate in 7.000 euro oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990
non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato
L'esenzione dall'imposta ipotecaria si applica quando la formalità, anche se materialmente richiesta o eseguita dal privato, è funzionale alla tutela e alla riscossione di un credito dello Stato.
Art. 12, D.P.R. n. 635/1972
non sono soggette alle imposte le formalità e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato
La disposizione conferma l'esenzione per le formalità eseguite nell'interesse delle amministrazioni statali, ricomprendendo l'ipoteca costituita a garanzia di un debito tributario oggetto di transazione.
Artt. 11 e 16, D.Lgs. n. 347/1990
Le disposizioni sulla solidarietà nel pagamento e sulla prenotazione a debito non limitano né escludono l'esenzione sostanziale prevista dall'art. 1, comma 2. L'art. 16 riguarda inoltre le formalità eseguite a cura e spese dello Stato per le quali lo Stato richiede la prenotazione a debito.
Artt. 182-bis e 182-ter della Legge Fallimentare
Le norme disciplinano gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la transazione fiscale nell'ambito delle procedure di risanamento, nel cui contesto l'ipoteca può garantire il pagamento del debito tributario.
Massime di principio
- L'iscrizione di un'ipoteca volontaria a garanzia di un debito tributario oggetto di transazione fiscale può beneficiare dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e di bollo se la formalità risulta direttamente funzionale alla tutela e al pagamento del credito erariale.
- Per valutare l'esenzione non è decisivo chi compie materialmente la formalità, ma l'interesse sostanziale perseguito: se l'ipoteca protegge un credito dello Stato, può essere considerata eseguita nell'interesse dello Stato.
- Le norme sulla solidarietà tra le parti obbligate al pagamento e sulla prenotazione a debito non eliminano automaticamente un'esenzione prevista dalla legge; occorre distinguere tra obbligo di pagamento, modalità contabile di prenotazione e sussistenza dell'esenzione.
- In controversie analoghe è essenziale documentare il collegamento diretto tra l'ipoteca, la transazione fiscale e la garanzia del debito erariale, nonché l'eventuale regolare adempimento degli obblighi assunti.
- La decisione costituisce un'interpretazione favorevole al contribuente, ma l'applicazione concreta può dipendere dalla struttura dell'accordo, dal testo dell'atto ipotecario e dalla normativa vigente al momento della formalità.
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