Sentenza n. 5373/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 368 del 2019, resa tra le parti, concernente diniego approvazione piano di lottizzazione convenzionato da parte del Consiglio Comunale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Catanzaro che ha negato l'approvazione di un piano attuativo mediante lottizzazione convenzionata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari di comparti edificatori avevano impugnato il diniego consiliare all'approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata, relativo a un'area classificata dal PRG in zona C1, sostenendo, in particolare, la violazione dell'art. 5, comma 13, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, che attribuisce alla Giunta comunale l'approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale. Deducevano inoltre la conformità tecnica del piano al PRG, il rilievo dei pareri favorevoli acquisiti nel procedimento, il travisamento dei fatti e la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, che aveva escluso l'applicabilità al piano della disciplina sopravvenuta del QTRP. In appello contestavano la ricostruzione del TAR sulla competenza consiliare, sostenevano che le norme tecniche di attuazione consentissero nella zona C1 esclusivamente destinazioni residenziali e per servizi complementari e lamentavano l'omessa istruttoria. Il Comune eccepiva inoltre l'inammissibilità dell'originario ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i sottoscrittori del piano.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha escluso che la precedente sentenza del TAR avesse riconosciuto ai lottizzanti il diritto all'approvazione del piano: il giudicato vincolava soltanto l'Amministrazione a non applicare al piano la nuova disciplina del QTRP, obbligo che era stato rispettato. Quanto alla competenza, il Collegio ha ritenuto legittima l'attribuzione della decisione al Consiglio comunale. Sebbene la riforma del 2011 attribuisca alla Giunta l'approvazione dei piani attuativi conformi al PRG, la competenza consiliare si riespande quando lo strumento urbanistico lasci margini per scelte di politica urbanistica. Nella zona C1, infatti, il PRG consentiva destinazioni residenziali solo per il 50% della superficie territoriale e destinazioni diverse per la restante parte; il piano comportava quindi una scelta urbanistica non meramente esecutiva. La censura fondata sulle norme tecniche di attuazione è stata dichiarata nuova e, pertanto, non esaminabile in appello, poiché non era stata adeguatamente dedotta in primo grado. Il diniego è stato inoltre ritenuto coerente con la discrezionalità pianificatoria dell'organo politico, che aveva perseguito un indirizzo di contenimento della cementificazione e del consumo di suolo, nonché di raccordo tra centro storico e nuovi insediamenti periferici. Il sindacato giurisdizionale non poteva sostituire tali valutazioni di politica urbanistica, non risultando illogiche o incoerenti. Le ulteriori censure relative alle aree a standard e alle opere di urbanizzazione sono state ritenute assorbite per difetto di interesse, poiché presupponevano la legittimità dell'intervento residenziale. L'eccezione comunale di mancata integrazione del contraddittorio è stata ritenuta non necessaria da esaminare. Spese del grado integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 13, lett. b), d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011
i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
La disposizione attribuisce alla Giunta la competenza per i piani attuativi conformi al PRG, ma non sottrae al Consiglio comunale le decisioni che comportino scelte di politica urbanistica lasciate aperte dallo strumento generale.
art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
Il Consiglio comunale conserva la competenza generale in materia di piani territoriali e urbanistici; tale competenza si riespande quando il piano attuativo non sia meramente esecutivo, perché il PRG consente scelte urbanistiche alternative.
art. 30, lett. d), QTRP Calabria
a far data dall’adozione del QTRP le competenti amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione relativa alle domande dirette ad ottenere permessi ad interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le sue prescrizioni
La disciplina di salvaguardia del QTRP non era applicabile al piano già presentato, secondo il giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR.
art. 345 c.p.c., applicabile al processo amministrativo
La censura fondata per la prima volta in appello sulle norme tecniche di attuazione, non dedotta in modo idoneo in primo grado, è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile.
Massime di principio
- La competenza della Giunta comunale ad approvare i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale opera quando il piano abbia natura meramente esecutiva; se il PRG lascia aperte alternative di destinazione o altre scelte di politica urbanistica che il piano è chiamato a definire, la competenza consiliare si riespande ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), TUEL.
- La riforma che attribuisce alla Giunta l'approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale trasferisce la competenza, ma non muta la natura sostanziale della decisione: il termine approvazione ha valore neutro e comprende anche la deliberazione negativa sul piano.
- Il giudicato che abbia escluso l'applicabilità a un piano di lottizzazione di una disciplina urbanistica sopravvenuta non attribuisce, in assenza di uno specifico accertamento sul bene della vita, il diritto all'approvazione del piano; vincola l'amministrazione soltanto nei limiti della statuizione effettivamente resa.
- Quando la decisione di non approvare un piano attuativo costituisce esercizio di discrezionalità pianificatoria, il sindacato giurisdizionale verifica la coerenza complessiva, la non illogicità e la non arbitrarietà della scelta, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'organo politico.
- In appello non sono esaminabili le censure che introducano per la prima volta la contestazione specifica delle norme urbanistiche poste a fondamento dell'atto, quando tale contestazione avrebbe richiesto un diverso accertamento dei presupposti di fatto e giuridici della decisione di primo grado.
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