Sentenza n. 1522/2020 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento: quanto al ricorso n. 518 del 2019: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 4 del 24.01.19 della giunta comunale del Comune di Castiglione di Garfagnana (LU) con oggetto "intitolazione strade nella Frazione di Campori" pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data 07.02.2019 sino al 22.02.2019 esibito e noto in data 12.04.2019 successivamente alla richiesta di accesso agli atti del 12.03.2019 e conseguentemente di tutti gli atti antecedenti, preparatori, preordinati e presupposti anche non noti, connessi e consequenziali anche infraprocedimentali e se persistenti ed ancora validi al momento della decisione e non dichiarati illegittimi in sede giurisdizionale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\12\2019: annullamento totale e/o parziale della nota della Prefettura di Lucca prot. 46314 del 01.10.2019 e della nota della Soprintendenza prot n. 8588 del 07.08.2019. quanto al ricorso n. 963 del 2019: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0020294 del 26/04/2019, trasmessa via PEC in pari data, nella parte in cui il Dirigente, Viceprefetto, dott. Folino, ha comunicato al Comune che, sulla base di parere della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico per le province di Lucca e Massa Carrara (non allegato alla nota e non trasmesso al Comune), relativamente alla richiesta di intitolazione del tratto di Strada Provinciale n. 71, nella frazione di Campori, ha verificato che tale tratto è parte integrante del percorso infra-regionale denominato “Strada provinciale Vandelli”, come risulterebbe dal catasto ottocentesco “Castore” e che, pertanto, la Soprintendenza ritiene che detto tratto di strada “debba mantenere la denominazione attuale <Via provinciale Vandelli>”; - nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0026470 del 31/05/2019, trasmessa via PEC in pari data, avente ad oggetto “Toponomastica. Delibera n. 4 del 24.1.2019. Autorizzazione ad intitolare aree di circolazione in Frazione Campori”, nella sola parte in cui il Dirigente, Vice Prefetto, dott. Folino, rilasciava parere contrario alla richiesta intitolazione della strada a Matilde di Canossa, come dal Del.G.C n. 4/2019, poiché “Per quanto riguarda la richiesta di intitolazione del tratto della S.P. n. 71 <già Via Vandelli> che attraversa la Frazione di Campori, si richiama il parere espresso con nota n. 20294 del 26 aprile 2019 cui si fa seguito”; - nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0026919 del 04/06/2019, trasmessa via PEC in pari data, con cui “Ad integrazione di quanto comunicato con prefettizia n. 26470 del 31 maggio scorso, si precisa che l'intitolazione della strada comunale ad Anna Frank, oggetto di autorizzazione, deve essere conforme alle disposizioni generali in materia che non consentono di attribuire nuove e diverse intitolazioni a strade già dotate di intitolazione. In tal senso si è espresso l'Istituto Storico nel parere acquisito ai nostri atti”; nonché, per quanto occorrer possa, ed al fine del parziale annullamento degli atti di cui sopra, dei seguenti pareri - nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, prot. n. 3874 del 9.04.2019, trasmessa via pec dalla Prefettura in data 11.06.2019, con Nota della Prefettura Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0028246 del 11/06/2019; - nota dell'Istituto storico Lucchese, trasmessa alla Prefettura di Lucca in data 31.05.2019 (prot. in entrata 26443) e al Comune via pec dalla Prefettura in data 11.06.2019, con nota della Prefettura Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0028246 del 11/06/2019; nonché di ogni atto presupposto e conseguente, anche non conosciuto, a quelli impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\11\2019: - della nota della Prefettura di Lucca, prot uscita n. 0046314 del 1.10.2019 comunicata in pari data via pec, nella parte in cui dispone che, “relativamente alla strada comunale che codesto Comune intendeva intitolare ad Anna Frank, (tratto evidenziato in colore magenta nella mappa succitata) essendo la stessa verosimilmente riconducibile al tracciato dell’antica Via Vandelli si ritiene, in conformità alle disposizioni generali in materia, che la stessa mantenga l’antico toponimo”; nonché, per quanto occorrer possa, ed al fine del parziale annullamento dell’atto di cui sopra, - della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara prot. n. 8588 del 7.08.2019, comunicata via pec al Comune in pari data, nella parte in cui ritiene che “il toponimo di Via Vandelli, riferito al la frazione di Campori, sembra limitato al tratto che ne attraversa il piccolo centro storico, pertanto, ai sensi della Circolare del Ministro dei Beni culturali e ambientali del 15 ottobre 1982 ed alla luce della documentazione trasmessa da Codesta Prefettura, sarebbe preferibile mantenerne il toponimo”; - della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara prot. 10870 del 15.10.2019, comunicata in data 16.10.2019, con cui la Soprintendenza “precisa che la nota di questa Soprintendenza prot. n. 8588-P del 7.08.2019, prodotta a seguito di una valutazione storico-artistica, è da ritenersi assolutamente conforme al primo parere negativo, emesso a seguito di un approfondimento culturale ed etnoantropologico: il toponimo “Via Vandelli” e' riferito, infatti, sia al tracciato dell’attuale Via Provinciale 71, sia a quello dell’antico percorso che attraversa il nucleo storico dell’abitato”; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 18\12\2019: AVVERSO E PER ANNULLAMENTO, CON RICORSO PRINCIPALE DEI SEGUENTI ATTI - nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0020294 del 26/04/2019; - nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. Uscita N.0026470 del 31/05/2019; - nota della Prefettura di Lucca - Area II - Raccordo Enti Locali - Prot. uscita N.0026919 del 04/06/2019; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA ED AL FINE DEL PARZIALE ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DI CUI SOPRA, DEI SEGUENTI PARERI - della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, prot. n. 3874 del 9.04.2019; - nota dell’Istituto storico Lucchese, trasmessa alla Prefettura di Lucca in data 31.05.2019 (prot. in entrata 26443); NONCHE' AVVERSO E PER ANNULLAMENTO, CON I MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IL 30.10.19, DEI SEGUENTI ATTI - della nota della Prefettura di Lucca, prot uscita n. 0046314 del 01.10.2019 comunicata in pari data via pec, nella parte in cui dispone che, “relativamente alla strada comunale che codesto Comune intendeva intitolare ad Anna Frank, (tratto evidenziato in colore magenta nella mappa succitata) essendo la stessa verosimilmente riconducibile al tracciato dell’antica Via Vandelli si ritiene, in conformità alle disposizioni generali in materia, che la stessa mantenga l’antico toponimo”; NONCHE’ PER QUANTO OCCORRER POSSA, ED AL FINE DEL PARZIALE ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI CUI SOPRA - della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara prot. n. 8588 del 7.08.2019, comunicata via pec al Comune in pari data, nella parte in cui ritiene che “il toponimo di Via Vandelli, riferito alla frazione di Campori, sembra limitato al tratto che ne attraversa il piccolo centro storico, pertanto, ai sensi della Circolare del Ministro dei Beni culturali e ambientali del 15 ottobre 1982 ed alla luce della documentazione trasmessa da Codesta Prefettura, sarebbe preferibile mantenerne il toponimo”; - della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara prot. 10870 del 15.10.2019, comunicata in data 16.10.2019, con cui la Soprintendenza “precisa che la nota di questa Soprintendenza prot. n. 8588-P del 7.08.2019, prodotta a seguito di una valutazione storico-artistica, è da ritenersi assolutamente conforme al primo parere negativo, emesso a seguito di un approfondimento culturale ed etnoantropologico: il toponimo “Via Vandelli” è riferito, infatti, sia al tracciato dell’attuale Via Provinciale 71, sia a quello dell’antico percorso che attraversa il nucleo storico dell’abitato”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che aveva disposto l'intitolazione di vie della frazione di Campori a personalità femminili
Esito
Favorevole al ricorrente (residenti)
Prevale il privato
La controversia
Alcuni abitanti della frazione di Campori hanno impugnato la deliberazione n. 4 del 24 gennaio 2019, deducendo che essa fosse stata adottata ed eseguita senza la necessaria autorizzazione prefettizia e che fosse affetta da difetto di istruttoria. In particolare, i ricorrenti sostenevano che le vie interessate non fossero nuove strade, ma viabilità esistente da decenni, già individuata nella prassi, nei recapiti postali, negli atti ufficiali comunali e mediante numeri civici come “via Vandelli”. Il Comune aveva invece trattato l'intervento come attribuzione di denominazioni a nuove strade, ai sensi dell'art. 1 della l. 1188/1927. Nel corso del giudizio sono stati impugnati anche gli atti della Prefettura e i pareri della Soprintendenza relativi all'autorizzazione toponomastica; il Comune ha proposto autonomo ricorso contro tali atti e i residenti hanno proposto ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale nella parte relativa al difetto di istruttoria e ha annullato la deliberazione comunale, ordinando la rimozione dei cartelli apposti in sua esecuzione. Il Collegio ha distinto la denominazione di nuove strade, disciplinata dall'art. 1 della l. 1188/1927, dalla modifica dei nomi di vie già esistenti, disciplinata dal r.d.l. 1158/1923. La mancata iscrizione nello stradario comunale non esclude che una strada esistente abbia acquisito una denominazione consolidata nella popolazione e nelle istituzioni locali, poiché lo stradario ha valore non costitutivo. Gli elementi risultanti dagli atti dimostravano che la viabilità di Campori era già identificata come “via Vandelli”; tale dato non era stato considerato dal Comune. La modifica di una denominazione esistente impone una specifica ponderazione delle conseguenze per cittadini, uffici pubblici, anagrafe, stradario, servizi postali, registri immobiliari e catasto, ponderazione che era completamente mancata. L'annullamento della delibera ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse sui motivi aggiunti dei residenti, sul ricorso autonomo del Comune e sul ricorso incidentale, diretti contro atti endoprocedimentali non più utilizzabili nell'eventuale riedizione del potere. Le spese sono state compensate per entrambi i ricorsi riuniti e le relative appendici.
Norme richiamate
art. 1 l. 1188/1927
Al riguardo occorre osservare che l’art. 1 della L. 1188/1927, di cui il Comune di Castiglione in Garfagnana ha inteso fare applicazione, si riferisce alla denominazione di “nuove strade o piazze pubbliche”. La norma contempla quindi l’ipotesi in cui occorre attribuire una denominazione ad una viabilità istituita ex novo distinguendosi per tale verso dalla diversa fattispecie in cui si vogliano modificare i nomi di “vecchie” vie o piazze disciplinata, invece, dal r.d.l. 1158 del 1923.
L'art. 1 della l. 1188/1927 riguarda l'attribuzione del nome a viabilità istituita ex novo e non può essere applicato, senza adeguata istruttoria, alla modifica della denominazione di strade già esistenti.
r.d.l. 1158/1923
La norma contempla quindi l’ipotesi in cui occorre attribuire una denominazione ad una viabilità istituita ex novo distinguendosi per tale verso dalla diversa fattispecie in cui si vogliano modificare i nomi di “vecchie” vie o piazze disciplinata, invece, dal r.d.l. 1158 del 1923.
La modifica del nome di una via già esistente rientra in una fattispecie distinta da quella della denominazione di nuove strade e richiede la considerazione degli interessi specificamente coinvolti dal mutamento toponomastico.
Circolare Ministero dell'Interno 29 giugno 1981, n. 7
E ciò non solo perché il procedimento di modifica delle denominazioni esistenti è diverso da quello di attribuzione di nomi a vie nuove ma per il fatto che nel primo caso gli interessi e le circostanze da prendere in considerazione sono del tutto peculiari richiedendo “un’approfondita riflessione in ordine alle sue conseguenze, dal momento che il ricorso generalizzato e frequente alla variazione dei toponimi esistenti può essere fonte di disagi non solo per i cittadini, costretti a provvedere all’aggiornamento di vari documenti (carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d’armi, et c.), ma anche per gli uffici pubblici, in relazione ai necessari aggiornamenti dello schedario del servizio anagrafico, dello stradario e del piano topografico ed ecografico nonché agli aggiornamenti nel settore postale ed in quello dei registri immobiliari e del catasto” (Circolare 29 giugno 1981, n. 7 e la più recente Circolare 10 febbraio 1996 n. 4 del Ministero dell’Interno che il Collegio condivide).
La variazione di una denominazione toponomastica esistente richiede un'approfondita istruttoria e ponderazione delle conseguenze organizzative e dei disagi per cittadini e amministrazioni.
Circolare Ministero dell'Interno 10 febbraio 1996, n. 4
E ciò non solo perché il procedimento di modifica delle denominazioni esistenti è diverso da quello di attribuzione di nomi a vie nuove ma per il fatto che nel primo caso gli interessi e le circostanze da prendere in considerazione sono del tutto peculiari richiedendo “un’approfondita riflessione in ordine alle sue conseguenze, dal momento che il ricorso generalizzato e frequente alla variazione dei toponimi esistenti può essere fonte di disagi non solo per i cittadini, costretti a provvedere all’aggiornamento di vari documenti (carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d’armi, et c.), ma anche per gli uffici pubblici, in relazione ai necessari aggiornamenti dello schedario del servizio anagrafico, dello stradario e del piano topografico ed ecografico nonché agli aggiornamenti nel settore postale ed in quello dei registri immobiliari e del catasto” (Circolare 29 giugno 1981, n. 7 e la più recente Circolare 10 febbraio 1996 n. 4 del Ministero dell’Interno che il Collegio condivide).
Anche secondo la circolare del 10 febbraio 1996, n. 4, il mutamento di toponimi esistenti deve essere preceduto dalla ponderazione delle conseguenze amministrative e private derivanti dalla variazione.
Massime di principio
- La mancata iscrizione di una strada nello stradario comunale non esclude che essa abbia già una denominazione toponomastica consolidata: lo stradario ha valore identificativo ma non costitutivo della denominazione.
- La denominazione di una viabilità istituita ex novo deve essere distinta dalla modifica del nome di una via già esistente; l'amministrazione deve individuare correttamente la fattispecie normativa applicabile prima di esercitare il potere toponomastico.
- Quando una strada esistente ha acquisito una denominazione stabile nella popolazione, nei recapiti postali o negli atti delle istituzioni, il suo mutamento richiede un'istruttoria specifica e una ponderazione delle conseguenze per cittadini, uffici pubblici, anagrafe, catasto, registri immobiliari e servizi postali.
- È viziata per difetto di istruttoria la decisione comunale di modificare la denominazione di vie esistenti che ometta completamente di considerare la denominazione già consolidata e gli effetti pratici del mutamento.
- L'annullamento dell'atto principale rende improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le impugnazioni rivolte contro atti endoprocedimentali privi di autonoma utilità e non riutilizzabili nell'eventuale riedizione del potere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 dic 2020Sentenza n. 7921/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
- Sentenza · 28 dic 2020Sentenza n. 3006/2020 - Palermo, Sezione 1
- Sentenza · 4 gen 2021Sentenza n. 10/2021 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2020Sentenza n. 5941/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2020Sentenza n. 5942/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
- Sentenza · 4 feb 2021Sentenza n. 1043/2021 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →