Sentenza n. 4107/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2019, resa tra le parti, concernente Avverso atto denominato esiti scrutini del 10.6.2016 della Classe I media sezione C dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS- per l'anno scolastico 2018-2019 con riferimento alla posizione della minore-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito dello scrutinio finale della classe prima della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2018-2019, con non ammissione della minore alla classe seconda; sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
Il genitore della minore ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la non ammissione alla classe seconda, motivata con il mancato consolidamento del metodo di studio, l’impegno selettivo e il mancato raggiungimento di risultati sufficienti nonostante gli interventi di recupero. La studentessa aveva riportato tre voti pari a 4 (inglese, francese e matematica), due voti pari a 5 (storia e geografia) e voti sufficienti nelle altre discipline. Il primo motivo deduceva la violazione dei criteri deliberati dal Collegio docenti il 15 maggio 2019, che contemplavano la non ammissione in presenza di tre insufficienze gravi e cinque ulteriori insufficienze: il numero di insufficienze meno gravi previsto non ricorreva. Veniva inoltre contestata la violazione dell’art. 6 del d.lgs. 62/2017 e della circolare MIUR n. 1865/2017, poiché la non ammissione era stata disposta senza una valutazione adeguata delle misure di recupero e delle possibilità di conseguire i livelli di apprendimento necessari in un periodo più ampio del singolo anno scolastico.
La decisione
L’appello è accolto e la sentenza del TAR è integralmente riformata, con annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il giudice ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dei criteri del Collegio docenti: a fronte di tre insufficienze gravi, la studentessa aveva soltanto due ulteriori insufficienze, anziché le cinque previste. Ha inoltre affermato che, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 62/2017, l’ammissione alla classe successiva è la regola anche in presenza di carenze in una o più discipline; la non ammissione è eccezionale e richiede un’adeguata motivazione, l’attivazione senza successo delle strategie di recupero e una valutazione ragionata e sfavorevole delle possibilità di recupero. La non ammissione non poteva quindi derivare automaticamente dalle insufficienze senza la necessaria valutazione delle misure di recupero e delle possibilità di apprendimento su un periodo più ampio. Le spese sono poste a carico dell’istituto scolastico e liquidate in euro 1.400, oltre IVA, contributo previdenziale e accessori, nonché con rimborso dei contributi unificati per entrambi i gradi.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 62/2017
Le citate disposizioni, ad avviso del Collegio, consentono in sede di giudizio di ammissione alla seconda media, con adeguata motivazione, di ammettere con riserva alla classe successiva anche gli alunni che non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, rinviandone la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo.
La non ammissione non consegue automaticamente alle carenze di apprendimento: il consiglio di classe deve compiere una valutazione ulteriore, adeguatamente motivata, delle possibilità di recupero, considerando anche un periodo più ampio dell’anno scolastico.
circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865
L'espressione disposta, in via generale sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6 cit., e soltanto se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole.
Nella scuola secondaria di primo grado l’ammissione alla classe successiva costituisce la regola anche in presenza di insufficienze; la non ammissione è eccezionale e richiede che siano state attivate inutilmente le misure di recupero e che la valutazione delle possibilità di recupero su un periodo più ampio sia irrimediabilmente negativa.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria di primo grado, la presenza di carenze o insufficienze in una o più discipline non comporta automaticamente la non ammissione alla classe successiva: l’ammissione costituisce la regola e la non ammissione l’eccezione.
- La non ammissione alla classe successiva per carenze di apprendimento è legittima solo se adeguatamente motivata, dopo l’attivazione senza successo delle specifiche strategie di recupero e sulla base di una valutazione ragionata delle possibilità dell’alunno di recuperare i livelli necessari anche considerando un periodo più ampio del singolo anno scolastico.
- I criteri di ammissione e non ammissione deliberati dal collegio docenti vincolano la valutazione del consiglio di classe; la decisione non può disattenderli né applicarli quando non ricorrono i presupposti quantitativi da essi stabiliti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2020Sentenza n. 441/2020 - Brescia, Sezione 2
- Sentenza · 11 lug 2020Sentenza n. 4474/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2020Sentenza n. 214/2020 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 7 set 2020Sentenza n. 5376/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2020Sentenza n. 5373/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2020Sentenza n. 1852/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →