Sentenza n. 4474/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza della Sede di Napoli del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 12688 del 7 giugno 2010, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, che aveva annullato due ordinanze sindacali di sgombero di locali commerciali e deposito situati in prossimità del collettore fognario Arena Sant’Antonio
Esito
Favorevole al resistente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Napoli ha appellato la sentenza con cui il TAR Campania aveva annullato le ordinanze sindacali di sgombero adottate nel 2005 e nel 2009 ai sensi dell’art. 54 TUEL, contestando l’erronea ricostruzione dei presupposti fattuali e giuridici. L’Amministrazione ha sostenuto che gli allagamenti fossero stati determinati da precipitazioni meteoriche eccezionali e imprevedibili, anziché dal cattivo funzionamento o dalla mancata manutenzione del collettore; ha inoltre evidenziato che l’accesso ai locali era unico, posto a quota inferiore rispetto alla strada, e rendeva precarie le vie di fuga. Il Comune ha censurato anche il mancato apprezzamento, da parte del TAR, della gravità del rischio e di precedenti pronunce relative alla medesima area, nelle quali sarebbe stata riconosciuta la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. Il Collegio ha ritenuto incontestata l’esistenza di un pericolo attuale e grave, ma ha escluso il carattere imprevedibile ed eccezionale della situazione. Le criticità del collettore erano infatti risalenti, si erano già manifestate in precedenti occasioni e avevano determinato una reiterazione di ordinanze analoghe. La stessa documentazione comunale dimostrava inoltre che il ripristino del collettore era programmabile e realizzabile mediante ordinari interventi strutturali, poi effettivamente progettati, finanziati e ultimati. Ne derivava l’assenza del requisito dell’impossibilità di fronteggiare il rischio con i mezzi ordinari e, quindi, l’illegittimo esercizio del potere contingibile e urgente. Il Consiglio di Stato ha ribadito che tali ordinanze devono fronteggiare una situazione eccezionale, imprevedibile, temporanea e non altrimenti affrontabile, con misure proporzionate e motivate; non possono essere utilizzate per governare situazioni prevedibili e permanenti o per sostituire interventi ordinari e strutturali omessi dall’amministrazione. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione dell’appellato.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
Il potere contingibile e urgente può essere esercitato soltanto in presenza di un pericolo grave, attuale e concreto, eccezionale e imprevedibile, non fronteggiabile con i mezzi ordinari, e mediante misure temporanee, proporzionate e adeguatamente motivate.
art. 42 Cost.
La disposizione è richiamata nel quadro delle censure relative alla sproporzionata compressione del diritto di proprietà conseguente agli ordini di sgombero.
art. 2 l. 241/1990
È richiamata in relazione al precedente giudizio promosso contro il silenzio dell’amministrazione sulla richiesta di adottare misure per eliminare lo stato di pericolo; non costituisce il parametro decisivo della presente decisione.
Massime di principio
- Il potere sindacale contingibile e urgente presuppone un pericolo grave, attuale e concreto per l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, accompagnato da una situazione eccezionale e imprevedibile e dall’impossibilità di utilizzare efficacemente i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento.
- La reiterazione di eventi dannosi e di ordinanze adottate per fronteggiarli, unita alla risalenza delle criticità strutturali, esclude di regola l’imprevedibilità della situazione e rende illegittimo il ricorso al potere extra ordinem.
- Le ordinanze contingibili e urgenti hanno carattere temporaneo e provvisorio e non possono essere utilizzate per disciplinare situazioni prevedibili, permanenti o stabilmente fronteggiabili mediante interventi ordinari e strutturali.
- L’amministrazione non può sostituire indefinitamente la realizzazione di interventi ordinari necessari alla rimozione di una situazione di pericolo con reiterati ordini di sgombero o divieti d’uso, imponendo ai privati un sacrificio sproporzionato.
- La legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente richiede un preventivo accertamento documentato del pericolo, una motivazione congrua sull’indilazionabilità dell’intervento e sulla non utilizzabilità degli strumenti ordinari, nonché la proporzionalità della misura adottata.
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