Sentenza n. 5942/2020 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sezione Prima, n. 00427/2019, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'indennità di trasferimento per il trasferimento d'ufficio dalla sede di Latina a quella di Gaeta
Esito
Favorevole al resistente (vigile del fuoco)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell'interno ha appellato la sentenza breve del TAR Lazio, sede di Latina, n. 427/2019, che aveva accolto il ricorso del dipendente, annullato il diniego e riconosciuto il diritto all'indennità di trasferimento. Il diniego era motivato dal fatto che il passaggio dal Comando provinciale di Latina al distaccamento di Gaeta costituiva una movimentazione interna alla medesima sede dirigenziale. In appello il Ministero ha dedotto l'erroneità della sentenza, sostenendo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 139/2006 e del regolamento organizzativo approvato con d.P.R. 64/2012, distretti e distaccamenti sono articolazioni periferiche del Comando provinciale; quest'ultimo, o la Direzione generale, costituirebbe l'unica sede di servizio. Il trasferimento sarebbe quindi una disposizione organizzativa interna e non un trasferimento d'ufficio rilevante ai fini dell'indennità prevista dalla legge n. 86/2001. Il dipendente costituitosi ha difeso la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, ai fini dell'indennità prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, siano sufficienti il trasferimento d'ufficio, la distanza superiore a 10 km e la collocazione della nuova sede in un comune diverso. Nel caso concreto il trasferimento da Latina a Gaeta riguardava comuni diversi e distanti oltre 70 km. La struttura gerarchica o l'organizzazione interna del Corpo dei vigili del fuoco non modifica la rilevanza della sede fisica presso cui il dipendente presta servizio, né può introdurre una condizione ostativa non prevista dalla legge, suscettibile di determinare disparità di trattamento. Resta fermo l'obbligo dell'amministrazione di riconoscere e corrispondere quanto dovuto. Spese del grado d'appello compensate per la non univocità della disciplina normativa.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. 86/2001
I presupposti necessari e sufficienti ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 86/2001 sono costituiti esclusivamente dal trasferimento d’ufficio ad una sede distante oltre 10 km dalla precedente e dalla ubicazione della nuova sede in un comune diverso
Il diritto all'indennità sorge quando il dipendente è trasferito d'ufficio in una sede fisica collocata in un comune diverso e distante oltre 10 km dalla sede precedente; non rileva che le sedi siano articolazioni della stessa struttura organizzativa.
art. 2, comma 2, d.lgs. 139/2006
la generale previsione di legge, che pone una norma di tutela economica per tutti i lavoratori pubblici di corpi gerarchici, con organizzazione territoriale diffusa, qualora ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico d’istituto vengano trasferiti d’ufficio ad una sede di lavoro situata in un comune diverso e distante più di 10 chilometri dalla sede precedente, del tutto indipendentemente dalla struttura organizzativa del corpo di appartenenza e, quindi, dalla definizione del rapporto burocratico fra le due sedi di lavoro interessate
La disciplina organizzativa del Corpo dei vigili del fuoco non può prevalere sulla previsione generale dell'indennità né trasformare in irrilevante un trasferimento tra sedi fisiche situate in comuni diversi e distanti oltre la soglia legale.
Massime di principio
- Ai fini dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 86/2001, i presupposti necessari e sufficienti sono il trasferimento d'ufficio, la distanza superiore a 10 km dalla sede precedente e la collocazione della nuova sede in un comune diverso.
- La nozione di sede rilevante per l'indennità di trasferimento va riferita al luogo fisico in cui il dipendente presta servizio; l'articolazione gerarchica o funzionale degli uffici all'interno della stessa amministrazione non esclude il beneficio se ricorrono i presupposti territoriali stabiliti dalla legge.
- L'amministrazione non può introdurre, mediante una nozione interna di sede adottata per finalità organizzative, una condizione restrittiva del diritto all'indennità non prevista dalla legge, poiché ciò può determinare un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori pubblici.
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