Sentenza n. 2271/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione di demolizione dell'intero manufatto composto da piano cantinato, piano terra e piano primo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di demolizione deducendo: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata notificazione del verbale di constatazione dell'abuso; violazione di legge, difetto di motivazione e di istruttoria, perché il Comune avrebbe fondato l'accertamento su un mero confronto tra aerofotogrammetrie e su differenze cromatiche, senza distinguere adeguatamente il fabbricato originario dalle successive superfetazioni; violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, manifesta irragionevolezza e sproporzione, sostenendo che soltanto un piano seminterrato e un ampliamento volumetrico sarebbero abusivi e che avrebbe dovuto disporsi, al più, una demolizione parziale; inopponibilità dell'ordinanza all'erede, perché l'atto non sarebbe stato rinotificato dopo la morte del destinatario originario. Il ricorrente sosteneva inoltre che il corpo di fabbrica originario fosse stato realizzato prima del 1967 in conformità al piano di fabbricazione allora vigente. In corso di giudizio ha contestato anche l'utilizzabilità di una produzione documentale comunale tardiva e ha dedotto il divieto di integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente escluso dalla decisione la documentazione depositata dal Comune il 30 maggio 2026, perché prodotta oltre il termine di quaranta giorni liberi anteriori all'udienza pubblica previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.; la documentazione precedente è stata invece esaminata nel contraddittorio processuale. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'area fosse sottoposta a vincolo paesaggistico già dal 1963 e che non risultassero né il titolo edilizio né il necessario nulla osta paesaggistico della Soprintendenza. Ha quindi affermato che, anche ammettendo la conformità urbanistica e volumetrica del fabbricato originario al piano di fabbricazione, la mancanza del nulla osta paesaggistico rendeva comunque illegittimo l'intervento, sicché anche la volumetria originaria doveva considerarsi abusiva e la demolizione dell'intero cespite risultava giustificata. Il primo motivo è stato respinto perché il potere repressivo degli abusi edilizi è vincolato e, per l'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre ritenuta non necessaria la notificazione del verbale di constatazione, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività; il verbale svolge una funzione d'impulso dell'attività repressiva ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, d.P.R. 380/2001. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti perché la carenza del nulla osta paesaggistico rendeva abusiva l'intera costruzione, rendendo doverosa la demolizione integrale. Anche la censura relativa alla mancata rinotificazione all'erede è stata respinta: l'erede subentra nei rapporti attivi e passivi, negli obblighi e negli oneri amministrativi gravanti sul bene, quando acquista il bene dopo l'accertamento dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non ottemperato. La censura concernente l'integrazione postuma della motivazione è stata ritenuta priva di interesse, poiché l'ingiunzione era già sorretta da una motivazione autonoma e sufficiente, consistente nella realizzazione dell'intervento in assenza del nulla osta soprintendizio; il provvedimento era plurimotivato e tale autonoma ratio non era stata specificamente impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione dell'ordinanza di demolizione quando l'amministrazione esercita il potere vincolato di repressione dell'abuso edilizio.
Il giudice richiama la disposizione nel quadro dell'orientamento secondo cui l'omessa comunicazione di avvio non conduce all'annullamento dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di attività vincolata.
art. 27, ultimo comma, d.P.R. 380/2001
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il Permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’Autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Il verbale di constatazione costituisce atto endoprocedimentale e di impulso dell'attività repressiva, privo di autonoma lesività e non soggetto a notificazione al privato nelle forme proprie degli atti provvedimentali.
La demolizione può essere ingiunta per l'intero manufatto quando l'intervento, realizzato in area vincolata senza il necessario nulla osta paesaggistico, è considerato abusivo nella sua interezza.
La documentazione deve essere depositata entro quaranta giorni liberi prima dell'udienza pubblica; la produzione successiva non è presa in considerazione ai fini della decisione.
art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976
Il vincolo regionale di inedificabilità assoluta costituisce uno degli elementi del quadro vincolistico richiamato a fondamento dell'abusività dell'intervento.
Il giudice considera necessaria, per l'intervento edilizio in area paesaggisticamente vincolata, la distinta autorizzazione paesaggistica, oltre al titolo edilizio.
Massime di principio
- L'edificazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede il concorso di due distinti titoli abilitativi, edilizio e paesaggistico, formati sul medesimo elaborato progettuale; l'autonomia dei procedimenti non elimina la necessità di entrambi per l'inizio dei lavori.
- La mancanza del nulla osta paesaggistico non determina necessariamente l'invalidità del titolo edilizio eventualmente rilasciato, ma ne impedisce l'efficacia e l'esecuzione; le opere realizzate senza il titolo paesaggistico sono pertanto assoggettabili alle misure ripristinatorie.
- L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è vincolato e, per l'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
- Il verbale di constatazione dell'abuso edilizio, redatto nella fase ispettiva e trasmesso agli organi competenti, è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non richiede la notificazione al proprietario quale presupposto di validità dell'ordinanza di demolizione.
- L'erede che subentra nella proprietà e nel possesso di un immobile dopo l'accertamento dell'abuso e l'adozione di un ordine di demolizione non ottemperato subentra anche negli obblighi e negli oneri amministrativi gravanti sul bene; non è quindi necessaria la rinotificazione dell'ordine già notificato al dante causa.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la censura contro una sola delle rationes decidendi è priva di interesse quando un'altra motivazione autonoma e sufficiente a sorreggere l'atto non sia stata specificamente impugnata.
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