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Sentenza

Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle fasi successive del corso-concorso per mancato superamento della prova preselettiva, nonché gli atti relativi alle successive prove, ai criteri di valutazione e al differimento dell'accesso agli elaborati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova preselettiva, la graduatoria e la mancata ammissione alla prova scritta, censurando anzitutto il doppio sbarramento previsto dall'art. 9, commi 4 e 5, del bando: soglia minima di 70/100 e ammissione dei soli candidati collocati entro le prime 120 posizioni, oltre i pari merito. Poiché il punteggio dell'ultimo ammesso è stato pari a 90/100, il ricorrente ha dedotto irragionevolezza, sproporzione, compressione del favor partecipationis, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza e mancata motivazione sulle esigenze organizzative sottese al limite numerico. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata degli atti applicativi e l'erroneità dei quesiti nn. 20 e 44, ritenuti ambigui e suscettibili di più risposte corrette. Con i motivi aggiunti ha impugnato la mancata ammissione alla prova pratica/orale, il differimento dell'accesso agli elaborati fino alla conclusione della procedura, la griglia e i criteri di valutazione della prova scritta, lamentando violazione del diritto di difesa, difetto di trasparenza, istruttoria e motivazione, genericità dei criteri, arbitrarietà, anomalia statistica, illogicità, sproporzione, disparità di trattamento e sviamento. Ha infine impugnato l'esclusione dal percorso formativo, deducendo la lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale e del favor partecipationis. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la procedura e le assunzioni erano integralmente riferibili alla Provincia autonoma.

La decisione

Il Tribunale ha preliminarmente estromesso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ritenendo che la procedura selettiva e le conseguenti assunzioni fossero disciplinate esclusivamente dalla normativa provinciale e rientrassero nella competenza della Provincia autonoma. Nel merito ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto chiare e vincolanti le previsioni del bando, che configuravano una preselezione a risposta multipla con soglia minima di 70/100 e limite numerico dei primi 120 candidati, oltre i pari merito. La previsione di una soglia numerica, anche se concretamente superiore alla soglia minima, non è stata ritenuta di per sé irragionevole, poiché funzionale alla gestione di una procedura con oltre 1500 iscritti e coerente con la finalità di selezionare i migliori candidati per venti posti, essendo stati ammessi alla fase successiva più di sei volte i posti disponibili. Il giudice ha riconosciuto all'amministrazione ampia discrezionalità nella scelta dei quesiti e delle soglie, sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, sproporzione o altri sintomi di eccesso di potere, non ravvisati nel caso concreto. Ha inoltre affermato che il bando, quale lex specialis, vincola rigidamente tanto l'amministrazione quanto i concorrenti e deve essere applicato secondo il suo tenore letterale. Le censure sui quesiti nn. 20 e 44 sono state respinte: il quesito n. 20 trovava risposta univoca nell'art. 6 del CCPL 15 ottobre 2007, mentre il quesito n. 44 nell'art. 18, comma 1, della L.P. n. 5/2006; le risposte date dal ricorrente erano quindi errate e non equivalenti a quelle corrette. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorrente, ammesso con riserva alle prove scritta e pratica/orale in sede cautelare, non aveva comunque superato né la prova scritta né quella pratica/orale. Il mancato superamento della preselettiva, ritenuta legittima, conservava pertanto efficacia preclusiva e impediva che le successive prove svolte con riserva potessero fondare un interesse attuale all'esame delle censure relative alle fasi successive. Il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 1.000, oltre accessori, in favore della Provincia; ha compensato le spese con il Ministero estromesso e nulla disposto nei confronti delle controinteressate non costituite.

Norme richiamate

  • art. 100 L.P. 7 agosto 2006, n. 5

    Costituisce la base normativa provinciale del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

  • art. 12-bis D.P.P. 10 luglio 2009, n. 10-12/Leg.

    Disciplina l'articolazione e le modalità del corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici provinciali.

  • art. 9, commi 4 e 5, del bando di concorso

    Superano la preselezione tutti coloro che conseguono il punteggio di almeno 70/100. Sono ammessi alle successive prove i candidati che si collocano nelle prime 120 posizioni della graduatoria preselettiva. Sono ammessi alle prove successive anche i candidati che si trovino pari merito col punteggio del candidato che ha conseguito la centoventesima posizione.

    La previsione cumulativa di una soglia minima e di un limite numerico degli ammessi è stata ritenuta chiara, vincolante e non irragionevole.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha costituito la base per le domande cautelari proposte nel giudizio e per le ammissioni con riserva alle prove.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l'adozione delle misure cautelari monocratiche di ammissione con riserva alle prove scritta e pratica/orale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio, previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza semplificata.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato richiamato per la trattazione congiunta e la definizione della controversia sulla base di questioni manifeste e di precedenti giurisprudenziali.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare inammissibili i motivi aggiunti, in ragione dell'assenza di un interesse attuale derivante dal mancato superamento delle prove e dall'efficacia preclusiva della preselettiva.

  • art. 6 CCPL 15 ottobre 2007

    A livello di istituzione scolastica: a. per la parte pubblica: dal dirigente scolastico, con possibilità di avvalersi di personale esperto nella materia senza oneri a carico del fondo d'istituto, con esclusione di membri di organismi esecutivi delle oo.ss. dell'area contrattuale interessata dal contratto; b. per le organizzazioni sindacali, entro il limite massimo di tre componenti per ciascuna organizzazione sindacale: da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del ccpl; in attesa della costituzione delle r.s.u., dalle r.s.a. delle oo.ss. firmatarie del ccpl.

    Ha reso univoca la risposta corretta al quesito n. 20.

  • art. 18, comma 1, L.P. n. 5/2006

    Il progetto d'istituto è approvato entro il mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento.

    Ha reso univoca la risposta corretta al quesito n. 44, escludendo la risposta riferita al mese di dicembre.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali a numero chiuso è legittima, in linea di principio, la previsione cumulativa di una soglia minima di punteggio e di un limite numerico dei candidati ammessi alla fase successiva, anche quando il punteggio dell'ultimo ammesso risulti superiore alla soglia minima, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole o sproporzionata.
  • La prova preselettiva può perseguire non soltanto l'accertamento di una preparazione minima, ma anche la selezione dei migliori candidati in funzione della gestione di un elevato numero di partecipanti e del limitato numero di posti disponibili; il conseguimento della soglia minima non attribuisce quindi un diritto all'ammissione alle prove successive.
  • Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e vincola rigidamente l'amministrazione e i concorrenti: le sue regole devono essere applicate secondo il tenore letterale e non possono essere disapplicate o modificate in corso di procedura, a tutela dell'affidamento e della parità di trattamento.
  • La scelta dei quesiti e delle soglie di sbarramento rientra nell'ampia discrezionalità tecnica e amministrativa dell'amministrazione, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di errori obiettivi, manifesta irragionevolezza, sproporzione o altri vizi sintomatici dell'eccesso di potere; una risposta diversa da quella correttamente ricavabile da una disposizione normativa chiara non rende ambiguo il quesito.
  • Il candidato ammesso con riserva alle prove successive in forza di una misura cautelare non può eludere l'effetto preclusivo del mancato superamento della preselettiva, qualora questa sia ritenuta legittima; il superamento, anche ipotetico, delle prove successive non assorbe il mancato superamento della preselettiva, che costituisce presupposto indispensabile per il prosieguo del concorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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